Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1965
Corte cost., sent. 6 luglio 1965, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1965
- Data di deposito
- 6 luglio 1965
- Data di decisione
- 22 giugno 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, regio decreto legge n. 294 del 19 gennaio 1939
- legge n. 739 del 2 giugno 1939
Parametri
Massime
Massima n. 2409
Il D.L. 19 gennaio 1939, n. 294, nel disciplinare le "vendite straordinarie o di liquidazione" (art. 2, primo comma), consente di effettuare vendite di merci sotto tale forma soltanto a coloro che abbiano ottenuto una preventiva autorizzazione della sezione commerciale delle Camere di commercio, industria e agricoltura che puo' concederla soltanto in una serie di casi compresi in un elenco contenuto nella stessa legge, onde evitare forme di concorrenza sleale e mistificazioni a danno degli acquirenti. A questi stessi criteri si uniforma la circolare n. 1198/6 del 21 gennaio 1959 del Ministero dell'industria e del commercio, diramata in seguito alla constatazione che l'applicazione delle norme sopracitate non sarebbe stata fatta secondo criteri uniformi, poiche' alcune Camere di commercio avrebbero ritenuta necessaria la speciale autorizzazione anche in casi non previsti dalla legge e "senza tener conto del principio generale di liberta' stabilito dalla Costituzione in materia di iniziativa economica privata". Si deve pertanto concludere che non soltanto il testo ed il contenuto delle norme, ma anche il modo in cui esse risultano essere interpretate ed osservate o fatte osservare, non possono essere considerati in contrasto con i principi dell'art. 41 Cost., avendo quale scopo non gia' di limitare l'iniziativa economica privata, ma di prevenire e reprimere vere e proprie frodi a danno dei commercianti onesti e dei consumatori incauti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2 e 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 294, proposta dal Pretore di Foggia con l'ordinanza del 16 luglio 1964, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA- ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA- MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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