Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1965

Corte cost., sent. 26 giugno 1965, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/1965
Data di deposito
26 giugno 1965
Data di decisione
16 giugno 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:51

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 296 del 13 marzo 1958
  • art. 9, regio decreto n. 1631 del 30 settembre 1938
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 26 gennaio 1959
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 307 del 18 febbraio 1958

Parametri

  • statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.12, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 2379

La determinazione delle categorie degli ospedali di cui all'art. 9 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631 e all'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296, (istitutiva del Ministero della sanita') attenendo alla specifica funzione sanitaria degli stessi, esula dalla materia delle istituzioni di assistenza e beneficenza, che e' oggetto delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige emanate con il D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97.

Massima n. 2380

Nelle materie in cui, per il legittimo esercizio delle competenze attribuite alle Regioni, occorrano norme di attuazione, va escluso che, per il solo fatto che delle norme di attuazione siano state emanate, e quale che sia il loro contenuto, l'autonomia regionale possa spiegarsi in tutta la sua ampiezza. Dal silenzio del legislatore non si puo' infatti desumere il trasferimento di poteri non specificamente previsti. Pertanto la omessa menzione, nelle norme di attuazione dello Statuto Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera (emanate con il D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307), dei poteri relativi alla classificazione degli ospedali, fa escludere che tali poteri, in seguito al decreto n. 307, si siano trasferiti alla Regione.

Massima n. 2381

Secondo la costante giurisprudenza della Corte nel procedimento per conflitto di attribuzione Stato e Regioni possono chiedere, se sia necessario per difendere i poteri in contestazione nel conflitto stesso, che sia sollevata in via incidentale una questione di costituzionalita' di una legge, nonostante abbiano omesso di impugnarla a suo tempo, in via principale. - O. n. 22/1959.

Massima n. 2382

Il primo comma dell'art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige assegna alla Regione la titolarita' delle funzioni amministrative solo "nelle materie e nei limiti" in cui essa puo' emanare norme legislative. Non puo' pertanto la Regione rivendicare in una determinata materia, una potesta' amministrativa, senza, al tempo stesso, attribuirsi in tale materia una competenza legislativa.

Massima n. 2383

La classificazione degli ospedali di cui all'art. 9 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, importa, attraverso altre disposizioni legislative statali (che ad essa si ricollegano) tutta una serie di effetti incidenti in settori certamente sottratti alla competenza della Regione (es. valutazioni di concorsi pubblici etc.) e nei quali la Regione non potrebbe interferire senza ledere la competenza che allo Stato e' da riconoscere per il raggiungimento dei fini suoi propri. Pertanto in base all'art. 4, n. 12, dello Statuto speciale che attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige competenza legislativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, alla Regione deve ritenersi consentito di emanare eventualmente norme in merito alla fissazione di categorie ospedaliere, ma soltanto per effetti che restino nell'ambito delle sue specifiche attribuzioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, proposta dalla Regione del Trentino-Alto Adige, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307, contenente le norme di attuazione dello Statuto in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;

dichiara che il potere di classificazione degli ospedali di cui all'art. 9 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, ed all'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296, spetta allo Stato;

respinge di conseguenza il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione del Trentino-Alto Adige con atto 28 aprile 1964, ed avente ad oggetto il decreto n. 789/30 del 2 marzo 1964 del Medico provinciale di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze