Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1965

Corte cost., sent. 26 giugno 1965, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/1965
Data di deposito
26 giugno 1965
Data di decisione
16 giugno 1965
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:48

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 507 del 12 aprile 1948

Parametri

  • art. 36, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 2372

Nei conflitti di attribuzione la notificazione o la conoscenza del provvedimento impugnabile debbono riferirsi agli organi legittimati a proporre il ricorso e cioe' al Presidente del Consiglio dei Ministri per lo Stato e al Presidente della Giunta regionale per la Regione. (Art. 36 legge 11 marzo 1953 n. 87).

Massima n. 2373

La riscossione dei tributi e' stata trasferita dallo Stato alla Regione siciliana in base al D.L. 12 aprile 1948, n. 507. La Regione siciliana ha percio' il potere di organizzare i servizi di riscossione, disciplinando il rapporto esattoriale diretto alla riscossione stessa. Tuttavia sono rimaste di competenza statale le funzioni di sorveglianza sull'esecuzione del rapporto esattoriale che danno luogo alla applicazione di sanzioni amministrative (c.d. pene pecuniarie) che costituiscono un sistema, unitariamente disciplinato, di attivita' sopraordinata al servizio di riscossione perche' tali funzioni, affidate dalle vigenti leggi statali al Ministro delle finanze o all'Intendente di finanza, non hanno formato oggetto specifico di norme di attuazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione di irricevibilità del ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

dichiara la competenza dello Stato a decidere il ricorso presentato dall'esattore delle imposte dirette del Comune di Belmonte Mezzagno contro l'ordinanza n. 11259 del 16 marzo 1962 dell'Intendente di finanza di Palermo e pertanto annulla il decreto n. 2084/62, in data 14 luglio 1962, dell'Assessore per le finanze e il demanio della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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