Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1965
Corte cost., sent. 14 aprile 1965, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1965
- Data di deposito
- 14 aprile 1965
- Data di decisione
- 6 aprile 1965
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:26
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 ottobre 1964
- art. 10, legge n. 1058 del 7 ottobre 1947
- art. 11, legge n. 1058 del 7 ottobre 1947
Parametri
- art. 4, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 2331
L'ordinamento degli uffici della Regione Trentino-Alto Adige di cui all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale non riguarda il Consiglio, il Presidente e la Giunta, che sono organi regionali di rilevanza costituzionale e non uffici.
Massima n. 2332
La competenza legislativa della Regione T.A.A. non risulta esclusivamente dagli artt. 4 e 5 dello Statuto ma viene completata dalle disposizioni di vari articoli dello Statuto medesimo (ad es., 7, 53, 56, 64, 69, 81), ed in particolare dall'art. 19, che aggiunge la materia elettorale. La ricerca dei limiti di tale potesta' legislativa non va tanto percio' effettuata tenendo presenti quelli previsti dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, bensi' va orientata verso il riconoscimento e la determinazione di quei limiti che emergono necessariamente dalla peculiarita' della materia singola rapportata alle esigenze fondamentali che informano la vita dello Stato, nel cui ambito le autonomie regionali si muovono, purche' resti salva l'unita' politica dello Stato consacrata dall'art. 5 della Costituzione. Di conseguenza i principi stabiliti dalle norme statali che regolano l'elettorato sia attivo che passivo, attendono all'attuazione del principio democratico su cui si fonda la vita dello Stato e non possono essere derogati dalle leggi regionali, le quali, regolando in modo diverso da quanto il legislatore statale ha stabilito una materia che incide sulla garanzia della liberta' democratica del Paese, inciderebbero altresi' sull'unita' politica dello Stato.
Massima n. 2333
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 del disegno di legge regionale in materia elettorale riapprovato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 7 ottobre 1964, che pone il requisito della residenza nel territorio regionale nel giorno della votazione ai fini dell'esercizio del diritto di voto e stabilisce cosi' una disciplina restrittiva al riguardo rispetto a quello che risulta dagli artt. 10 e 11 della legge elettorale statale 7 ottobre 1947 n. 1058. Sono altresi' illegittime le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 2 dello stesso disegno di legge, perche' riguardano una disciplina conseguenziale alla restrizione suddetta, e quelle di cui ai commi terzo e quarto dello stesso art. 2, oltre che per analogo motivo, anche perche' introducono la competenza di due organi diversi per la decisione dei ricorsi in materia di iscrizione nelle liste elettorali, e si discostano cosi' ulteriormente dal regime statale delle impugnative in materia elettorale. E' illegittimo anche l'art. 3 del menzionato disegno di legge, che oltre a rappresentare l'integrazione della suddetta illegittima disciplina elettorale nei riguardi degli elettori che abbiano trasferito la residenza fuori del territorio della Regione nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e il giorno della votazione, si pone comunque in contrasto con la legge elettorale statale perche' affida al Sindaco l'aggiornamento delle liste elettorali, compito che esula da quelli di carattere prevalentemente esecutivo demandati appunto al Sindaco dalla legge n. 1058 del 1947.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione del Trentino-Alto Adige concernente "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sulla elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige", riapprovata dal Consiglio regionale il 7 ottobre 1964.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 aprile 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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