Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1965

Corte cost., sent. 28 gennaio 1965, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1965
Data di deposito
28 gennaio 1965
Data di decisione
22 gennaio 1965
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:2

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 22 del 27 novembre 1961
  • art. 5, legge della Regione siciliana n. 35 del 2 febbraio 1960
  • art.unico, legge della Regione siciliana n. 37 del 18 ottobre 1954

Parametri

  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 2281

La legge regionale siciliana 27 novembre 1961, n. 22, prorogando al 31 dicembre 1965 le agevolazioni tributarie previste dalla precedente legge 18 ottobre 1954, n. 37, ha concesso per altri quattro anni l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nelle nuove costruzioni edilizie, senza tener conto delle modificazioni apportate al regime tributario delle nuove costruzioni dalla legge statale 2 febbraio 1960, n. 35, la quale, all'art. 5, ripristinando l'imposta di consumo e limitandosi a concedere, per il periodo al quale si riferisce la legge regionale, delle semplici riduzioni dell'ammontare del tributo, si e' ispirata alla necessita' di ritornare, sia pure gradualmente, alla normalita' del regime fiscale per gli edifici di nuova costruzione. La legge regionale siciliana e', pertanto, costituzionalmente illegittima 'in parte qua' sia in riferimento agli artt. 36 e 17 dello Statuto perche' ha concesso una esenzione non piu' corrispondente ai principi ai quali si ispira la legislazione nazionale, ne' a un tipo di esenzione esistente nella legislazione stessa, sia in riferimento all'art. 15 dello Statuto in quanto la Regione, sottraendo i cespiti dell'imposta di consumo ai Comuni, ha violato l'ampia autonomia finanziaria riconosciuta a tali enti dallo Statuto, facendo, peraltro, gravare il danno arrecato alla finanza locale, non a carico del proprio bilancio, bensi' su quello dello Stato, al quale spetta di provvedere alla integrazione dei bilanci deficitari dei comuni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale siciliana 27 novembre 1961, n. 22, contenente "proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con la legge 18 ottobre 1954, n. 37", nella parte relativa alla proroga dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, in riferimento agli artt. 36, 17 e 15 dello Statuto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1965

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze