Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1965

Corte cost., sent. 31 marzo 1965, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/1965
Data di deposito
31 marzo 1965
Data di decisione
18 marzo 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, legge della Regione siciliana n. 104 del 27 dicembre 1950
  • art. 47, legge della Regione siciliana n. 104 del 27 dicembre 1950

Parametri

  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 2309

L'art. 47 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950 n. 104 che, in materia di riforma agraria in Sicilia, prevede il beneficio dell'esenzione fiscale dall'imposta di registro ed ipotecaria per i trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e assegnazioni delle terre ai lavoratori, ha una formulazione letterale cosi' ampia da non giustificare l'interpretazione restrittiva che vorrebbe limitare detta esenzione soltanto agli atti specificamente indicati da tali norme. L'espressione da essa usata "ed in genere tutti gli atti e formalita'.... da compiersi in esecuzione della presente legge", lascia, infatti, ritenere che la stessa agevolazione tributaria sia da accordarsi anche agli atti tendenti ad assicurare assistenza tecnica, economica e creditizia ai coltivatori diretti, previsti dall'art. 45 della stessa legge, poiche' questi atti, posti in essere dall'E.R.A.S. in esecuzione della legge, rientrano negli scopi della riforma agraria.

Massima n. 2310

Non sono fondate le due censure di illegittimita' mosse all'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, in riferimento agli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto siciliano: la prima attinente al difetto di specificita' dell'agevolazione tributaria che si assume di carattere obbiettivo invocabile da chiunque in riferimento ad una serie di atti indicati con assoluta genericita'; la seconda che denuncia la mancanza nella legislazione nazionale in materia di un tipo di esenzione corrispondente a quello previsto dalla norma regionale. Il principio della specificita' delle norme contenenti esenzioni fiscali e' stato rispettato dal legislatore regionale perche' nella norma impugnata esistono elementi sufficienti che consentono la determinazione sia dei soggetti sia degli atti ai quali l'agevolazione puo' essere concessa. In materia di riforma agraria il legislatore nazionale concede agevolazioni tributarie non solo ad atti specificamente indicati quali quelli di trasferimento, permuta, assegnazioni ma anche ad atti individuati al lume del criterio del loro collegamento con le finalita' di riforma quali tutti gli atti e contratti compiuti ai fini della trasformazione fondiaria e della colonizzazione (v. artt. 29 legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 11, comma primo, della legge 31 ottobre 1947, n. 1629). La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 della legge regionale 104/1950 in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto non e' fondata sia perche' il legislatore regionale si e' rifatto a corrispondenti principi esistenti nel sistema normativo nazionale, sia perche' l'agevolazione concessa trova riscontro in tipi di esenzione previsti dalle leggi statali nella medesima materia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, in riferimento agli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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