Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1965
Corte cost., sent. 12 marzo 1965, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1965
- Data di deposito
- 12 marzo 1965
- Data di decisione
- 4 marzo 1965
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, regolamento interno Consiglio reg. Friuli V.Giulia del 30 luglio 1964
- art. 23, regolamento interno Consiglio reg. Friuli V.Giulia del 30 luglio 1964
- art. 10, regolamento interno Consiglio reg. Friuli V.Giulia del 30 luglio 1964
- art. 49, regolamento interno Consiglio reg. Friuli V.Giulia del 30 luglio 1964
Parametri
- art. 18, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 14, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 2304
Secondo i principi che, gia' affermati dalla Corte per i giudizi in via principale sulla costituzionalita' di leggi regionali, vanno ritenuti validi anche per i conflitti di attribuzione, si ha eccesso dai limiti della competenza della Regione, eppercio' stesso - data la posizione delle Regioni rispetto allo Stato - invasione della competenza spettante allo Stato nella sua unita' organica, a tutela dell'ordinamento costituzionale, con conseguente proponibilita' del conflitto di attribuzione da parte dello Stato stesso, non solo quando la Regione provveda fuori delle materie statuariamente attribuitele, ma anche allorche' la Regione emani atti che siano comunque in contrasto con la Costituzione. - S. nn. 30/1959; 50/1959.
Massima n. 2305
Nell'art. 18 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, a norma del quale, nella elezione del Presidente del Consiglio regionale, dopo la seconda votazione, "e' sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi" il riferimento ai "voti validi espressi" (anziche' ai votanti o ai voti) perentoriamente esclude che si debba tener conto delle schede bianche. Ne' ha rilievo la circostanza che, di conseguenza, il presidente del consiglio regionale possa essere eletto anche con un basso numero di voti, avendo lo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia considerato preminente l'esigenza - in altri Statuti regionali soddisfatta mediante il ballottaggio - che, in caso di esito negativo delle due prime votazioni, il Consiglio regionale sia posto comunque in grado di addivenire alla elezione del presidente: primo atto dell'assemblea e condizione necessaria dell'ulteriore attivita' del consiglio. Non puo' pertanto la Regione Friuli-Venezia Giulia stabilire che dopo la seconda votazione la maggioranza relativa richiesta per la elezione del presidente vada determinata calcolando fra i voti validi espressi anche le schede bianche. L'ultima parte del primo comma dell'art. 4 del Regolamento interno (approvato nella seduta del 30 luglio 1964) del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia che tale norma contiene - deve essere quindi annullata.
Massima n. 2306
Come la Corte ha piu' volte ribadito, spetta unicamente allo Stato dettare norme sulla tutela delle minoranze etnico-linguistiche. Tale potere, in difetto di espresse statuizioni costituzionali, non puo' essere esercitato dalle Regioni. Lo Statuto F.V.G. non solo non conferisce alla Regione una competenza in siffatta materia, ma afferma (art. 3) il principio generale della parita' di diritti e di trattamento di tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale essi appartengono. Eccede pertanto dalla competenza del consiglio della Regione F.V.G. l'art. 23 del suddetto Regolamento interno, nella parte in cui stabilisce che un gruppo consiliare - per la formazione del quale e' di regola chiesta la adesione di almeno tre consiglieri - puo' essere costituito da un solo consigliere, "se eletto in una lista della minoranza etnica slovena". - S. n. 32/1960.
Massima n. 2307
L'art. 10, terzo comma, del suddetto Regolamento interno, stabilisce che l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, scaduto il quadriennio fissato dall'art. 14 Statuto F.V.G. per la durata del consiglio regionale, resta in carica fino alla nomina del nuovo ufficio di presidenza. Tale norma non riguarda la prerogativa dei poteri del consiglio regionale nell'intervallo fra la scadenza del quadriennio e la convocazione del nuovo consiglio, ma e' solo diretta a disciplinare, in tale intervallo, i servizi dell'assemblea, da espletarsi nei limiti dell'ordinaria amministrazione. Pertanto l'art. 10, 3x comma reg., non ponendosi in contrasto con l'art. 14 dello St. spec., che non solo nel primo ma anche negli altri commi disciplina materia ben diversa, deve ritenersi dettato nell'ambito della potesta' regolamentare del consiglio regionale.
Massima n. 2308
L'art. 49, secondo comma, del regolamento del Consiglio regionale del F.V.G. dispone che la forza pubblica non puo' entrare nell'aula consiliare se non per ordine del presidente del consiglio e dopo che la seduta sia tolta o sospesa. Tale norma non puo' tuttavia interpretarsi nel senso che alle forze di polizia sia precluso l'esercizio dei loro compiti istituzionali senza il previo consenso del presidente dell'assemblea, nel qual caso senza dubbio essa invaderebbe la sfera di competenza in questa materia spettante esclusivamente allo Stato, non potendo riconoscersi alle Regioni le prerogative proprie delle Camere del Parlamento nazionale. Il secondo comma dell'art. 49 Reg. va invece inteso nel senso che esso non rappresenti altro che una specificazione dei poteri di polizia interna del consiglio regionale demandati nel primo comma dello stesso articolo 49 al presidente dell'assemblea, e che pertanto il presidente possa, in base al secondo comma in questione, richiedere l'intervento della forza pubblica, ma solo come mezzo per l'esercizio di tali suoi poteri interni, dopo aver tolto o sospeso la seduta. In questi limiti la norma, non violando alcun precetto costituzionale, rientra nella competenza regolamentare del consiglio regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;
dichiara che spetta alla Regione Friuli-Venezia Giulia stabilire, nel regolamento interno del consiglio, che l'ufficio di presidenza resti in carica fino all'elezione del nuovo ufficio (art. 10 del regolamento) e, nei limiti di cui in motivazione, determinare i poteri di polizia del consiglio demandati al presidente (art. 49, secondo comma, del regolamento);
dichiara che non spetta alla Regione stabilire che, dopo la seconda votazione, la maggioranza relativa richiesta per l'elezione del presidente vada determinata calcolando fra i voti validi espressi anche le schede bianche; e che non spetta alla Regione emanare una disposizione eccezionale per la costituzione dei gruppi consiliari ai quali aderiscano consiglieri eletti nelle liste della minoranza etnica slovena;
annulla l'ultima parte del primo comma ("computando tra questi anche le schede bianche") dell'art. 4 del regolamento interno approvato nella seduta consiliare del 30 luglio 1964;
annulla la seconda parte del secondo comma ("o anche da un solo consigliere, se eletto in una lista della minoranza etnica slovena") dell'art. 23 del predetto regolamento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze