Corte costituzionale
Ordinanza n. 82/1965
Corte cost., ord. 6 dicembre 1965, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 82/1965
- Data di deposito
- 6 dicembre 1965
- Data di decisione
- 2 dicembre 1965
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 392, comma 1, codice di procedura penale 1930
Massime
Massima n. 2452
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 392, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui rende possibile non applicare all'istruttoria sommaria le disposizioni di cui agli artt. 304 bis, ter e quater, c.p., gia' dichiarata incostituzionale con la sent. n. 52 del 16 giugno 1965.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze sopra indicate, ed ordina la restituzione degli atti relativi agli uffici giudiziari rispettivamente competenti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze