Corte costituzionale
Ordinanza n. 81/1965
Corte cost., ord. 6 dicembre 1965, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 81/1965
- Data di deposito
- 6 dicembre 1965
- Data di decisione
- 2 dicembre 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 3, decreto ministeriale del 8 luglio 1924
Massime
Massima n. 2451
La Corte dichiara manifestamente infondata una questione relativa ad atto non avente forza di legge (nella specie: il D.M. 8 luglio 1924 ha natura amministrativa) gia' dichiarata in precedenza improponibile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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