Corte costituzionale

Ordinanza n. 81/1965

Corte cost., ord. 6 dicembre 1965, n. 81

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
81/1965
Data di deposito
6 dicembre 1965
Data di decisione
2 dicembre 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:81

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 3, decreto ministeriale del 8 luglio 1924

Massime

Massima n. 2451

La Corte dichiara manifestamente infondata una questione relativa ad atto non avente forza di legge (nella specie: il D.M. 8 luglio 1924 ha natura amministrativa) gia' dichiarata in precedenza improponibile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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