Corte costituzionale
Ordinanza n. 21/1965
Corte cost., ord. 31 marzo 1965, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 21/1965
- Data di deposito
- 31 marzo 1965
- Data di decisione
- 18 marzo 1965
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 234, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 136, Costituzione
- art. 30, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 2323
S. n. 110/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 234 cpv. del Codice di procedura penale, promossa con ordinanza 8 luglio 1964 del Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - BIAGIO
PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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