Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1964
Corte cost., sent. 23 giugno 1964, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1964
- Data di deposito
- 23 giugno 1964
- Data di decisione
- 9 giugno 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:56
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 33 del 28 dicembre 1963
Parametri
- art. 33, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 36, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 48, n.7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 82, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 82, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, n.4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 2161
Il termine fissato alla Provincia per ricorrere contro la legge regionale, come risulta dalla interpretazione coordinata degli artt. 33 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' di sessanta giorni.
Massima n. 2162
E' vero che legittimato a proporre ricorso contro la legge regionale e' il Consiglio provinciale, come e' stabilito, prima ancora che dall'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, dall'art. 82, terzo comma, dello Statuto Trentino-Alto Adige, ma e' anche vero che, a norma dell'art. 48, n. 7 del medesimo Statuto la Giunta provinciale, in caso di urgenza, puo' adottare "provvedimenti di competenza del Consiglio" salva ratifica da parte di questo.
Massima n. 2163
I consigli provinciali della Regione Trentino-Alto Adige possono impugnare la legge regionale non soltanto quando ricorra una violazione della sfera di competenza della Provincia, ma anche quando ricorra un caso di violazione della Costituzione o dello Statuto del principio di parita' tra i gruppi linguistici.
Massima n. 2164
La legge regionale Trentino-Alto Adige puo' legittimamente disporre, sotto il profilo della intangibilita' della competenza legislativa della Provincia, l'adesione della Regione ad un Ente culturale, con versamento di un contributo annuo. Essa tuttavia non puo', sotto altro profilo, attinente alla predeterminazione rigida dei fini cui istituzionalmente deve adempiere, aderire ad Enti che non si inquadrino entro cotesti fini.
Massima n. 2165
E' costituzionalmente illegittima la legge regionale Trentino-Alto Adige 28 dicembre 1963, n. 33, intitolata "Associazione della Regione all'istituto Trentino di cultura" in riferimento agli artt. 4, 5 e 11 Statuto Trentino-Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 dicembre 1963, n. 33, intitolata "Associazione della Regione all'Istituto trentino di cultura", in riferimento agli artt. 4, 5 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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