Corte costituzionale
Sentenza n. 55/1964
Corte cost., sent. 23 giugno 1964, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/1964
- Data di deposito
- 23 giugno 1964
- Data di decisione
- 9 giugno 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge provincia Bolzano n. 10 del 25 dicembre 1959
Parametri
- art. 4, I parte, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 2160
La norma contenuta nell'art. 23 della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, riprodotto nell'art. 25, lett. b, del T.U. 7 febbraio 1962, n. 8, la quale regola il procedimento da osservare davanti al pretore competente nei giudizi per la determinazione del prezzo dei "masi chiusi", non disciplina una materia del tutto estranea all'"ordinamento dei masi chiusi e delle comunita' familiari retti da antichi statuti o consuetudini" (art. 11, n. 9 Statuto T.A.A.), in quanto tale competenza legislativa comprende anche materie processuali e puo' quindi essere esercitata in deroga ai principi di diritto civile e processuale comune. Pertanto, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale di detta norma in riferimento agli artt. 4, prima parte, ed 11, n. 9, dello Statuto speciale della Regione T.A.A.. (In particolare nell'art. 23 della legge provinciale, si dispone, in deroga agli artt. 61 cod. proc. civ. e 14, 18 e 27 disp. att., che il pretore scelga e nomini l'esperto d'ufficio tra gli iscritti in un elenco ufficiale di esperti, il quale e' compilato ed aggiornato annualmente a cura della Giunta provinciale e si statuisce inoltre che gli aspiranti alla iscrizione nell'elenco abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana o tedesca e siano iscritti da almeno tre anni nell'albo professionale della Provincia di Bolzano).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, prima parte e capoverso, della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, in riferimento agli artt. 4, prima parte, ed 11, n. 9, dello Statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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