Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1964

Corte cost., sent. 23 giugno 1964, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1964
Data di deposito
23 giugno 1964
Data di decisione
9 giugno 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge provincia Bolzano n. 10 del 25 dicembre 1959

Parametri

  • art. 4, I parte, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 2160

La norma contenuta nell'art. 23 della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, riprodotto nell'art. 25, lett. b, del T.U. 7 febbraio 1962, n. 8, la quale regola il procedimento da osservare davanti al pretore competente nei giudizi per la determinazione del prezzo dei "masi chiusi", non disciplina una materia del tutto estranea all'"ordinamento dei masi chiusi e delle comunita' familiari retti da antichi statuti o consuetudini" (art. 11, n. 9 Statuto T.A.A.), in quanto tale competenza legislativa comprende anche materie processuali e puo' quindi essere esercitata in deroga ai principi di diritto civile e processuale comune. Pertanto, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale di detta norma in riferimento agli artt. 4, prima parte, ed 11, n. 9, dello Statuto speciale della Regione T.A.A.. (In particolare nell'art. 23 della legge provinciale, si dispone, in deroga agli artt. 61 cod. proc. civ. e 14, 18 e 27 disp. att., che il pretore scelga e nomini l'esperto d'ufficio tra gli iscritti in un elenco ufficiale di esperti, il quale e' compilato ed aggiornato annualmente a cura della Giunta provinciale e si statuisce inoltre che gli aspiranti alla iscrizione nell'elenco abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana o tedesca e siano iscritti da almeno tre anni nell'albo professionale della Provincia di Bolzano).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, prima parte e capoverso, della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, in riferimento agli artt. 4, prima parte, ed 11, n. 9, dello Statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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