Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1964

Corte cost., sent. 1° febbraio 1964, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/1964
Data di deposito
1° febbraio 1964
Data di decisione
24 gennaio 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:4

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 129 del 4 febbraio 1963
  • art. 2, legge n. 129 del 4 febbraio 1963
  • art. 3, legge n. 129 del 4 febbraio 1963
  • art. 4, legge n. 129 del 4 febbraio 1963
  • art. 5, legge n. 129 del 4 febbraio 1963

Parametri

  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 4, statuto regione Sardegna
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 14, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 2033

Soltanto lo Stato ha competenza ad emanare leggi aventi per contenuto la formulazione di programmi e di piani concernenti l'intero territorio dello Stato, compresa in questo la Regione a statuto speciale, e relativi all'intera economia del Paese o a questo o quel settore di essa. Allo Stato, infatti, e soltanto ad esso, spetta la tutela degli interessi generali. In tali casi l'efficacia della legge statale non trova alcun limite territoriale rispetto alla Regione, sia questa a statuto ordinario o a statuto speciale. - S. n. 12/1963.

Massima n. 2034

La programmazione economica, nella sua ampia e generica significazione, abbraccia l'intera economia del Paese, al fine di segnare le grandi linee direttive dello sviluppo economico della collettivita'.

Massima n. 2035

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo di emanare le relative norme di attuazione" in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Infatti, la legge n. 129 del 1963, nel presupposto che un piano generale per gli acquedotti, che si proponga di assicurare i rifornimenti idrici in tutto il territorio della Repubblica, non puo' essere impostato che secondo una visione generale delle necessita' del Paese, ha provveduto a coordinare l'opera di intervento statale con quella regionale, per assicurare che l'attivita' pianificatrice dello Stato non si compia con sacrificio dell'autonomia regionale, ma nel rispetto delle competenze delle Regioni, fissate dagli Statuti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Regione sarda sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata: "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione", in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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