Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1964
Corte cost., sent. 1° febbraio 1964, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1964
- Data di deposito
- 1° febbraio 1964
- Data di decisione
- 24 gennaio 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 129 del 4 febbraio 1963
- art. 2, legge n. 129 del 4 febbraio 1963
- art. 3, legge n. 129 del 4 febbraio 1963
- art. 4, legge n. 129 del 4 febbraio 1963
- art. 5, legge n. 129 del 4 febbraio 1963
Parametri
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 14, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 2033
Soltanto lo Stato ha competenza ad emanare leggi aventi per contenuto la formulazione di programmi e di piani concernenti l'intero territorio dello Stato, compresa in questo la Regione a statuto speciale, e relativi all'intera economia del Paese o a questo o quel settore di essa. Allo Stato, infatti, e soltanto ad esso, spetta la tutela degli interessi generali. In tali casi l'efficacia della legge statale non trova alcun limite territoriale rispetto alla Regione, sia questa a statuto ordinario o a statuto speciale. - S. n. 12/1963.
Massima n. 2034
La programmazione economica, nella sua ampia e generica significazione, abbraccia l'intera economia del Paese, al fine di segnare le grandi linee direttive dello sviluppo economico della collettivita'.
Massima n. 2035
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo di emanare le relative norme di attuazione" in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Infatti, la legge n. 129 del 1963, nel presupposto che un piano generale per gli acquedotti, che si proponga di assicurare i rifornimenti idrici in tutto il territorio della Repubblica, non puo' essere impostato che secondo una visione generale delle necessita' del Paese, ha provveduto a coordinare l'opera di intervento statale con quella regionale, per assicurare che l'attivita' pianificatrice dello Stato non si compia con sacrificio dell'autonomia regionale, ma nel rispetto delle competenze delle Regioni, fissate dagli Statuti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Regione sarda sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata: "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione", in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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