Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1964

Corte cost., sent. 1° febbraio 1964, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1964
Data di deposito
1° febbraio 1964
Data di decisione
24 gennaio 1964
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:3

Norme oggetto del giudizio

  • circolare del ministero della pubblica istruzione n. 7325 del 30 novembre 1962

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 20, comma 1, statuto regione Sicilia
  • art. 2, ultimo co., regio decreto legge n. 91 del 18 marzo 1944
  • decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 567 del 30 giugno 1947

Massime

Massima n. 2031

Ai fini del valido decorso del termine di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, relativamente all'impugnazione per conflitto di attribuzione da parte della Regione siciliana della circolare del Ministero della P.I. 30 novembre 1962 n. 7325 concernente la decisione dei ricorsi gerarchici dei maestri elementari, si consideri detta circolare meramente esecutiva di precedente decreto, o confermativa di questo, e' sempre necessario che risulti l'avvenuta conoscenza della stessa da parte dei competenti organi della Regione, trattandosi di un atto interno dell'Amministrazione della P.I., i cui destinatari erano i Provveditori agli studi, cioe' organi propri dell'Amm. stessa, periferici. - S. nn. 46/1957, 77/1958.

Massima n. 2032

Il R.D.L. n. 91 del 18 marzo 1944, nello stabilire con l'art. 2 le attribuzioni dell'Alto Commissariato della Sicilia, ha espressamente eccettuato, nell'ultimo comma, la materia riguardante gli impiegati dello Stato, quali indubbiamente sono gli insegnanti elementari. E col D.L. 30 giugno 1947 n. 567, che reca norme transitorie per l'attuazione dello statuto siciliano, e' stato stabilito che, fino a quando non sara' attuato completamente il passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, e fino a quando non saranno emanate tutte le norme occorrenti per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91. Ne' l'art. 20, primo comma, seconda parte, dello Statuto siciliano giustifica in qualche guisa l'attribuzione della materia alla Regione, poiche', per aversi una competenza decentrata della regione in virtu' della detta norma statutaria occorre sempre che vi sia l'attribuzione del potere da parte del competente organo dello Stato, sia pure desumibile da fatti concreti, e che da quello vengano date direttive. La circolare del Ministro della P.I. 30 novembre 1962, n. 7325, riguarda la decisione dei ricorsi gerarchici dei maestri elementari, concernenti i concorsi magistrali, che di regola non sono mai stati trasmessi per competenza dal Ministero all'Assessore regionale, e d'altra parte al riguardo mancano del tutto le direttive. Deve quindi concludersi che la circolare stessa si riferisce in materia tuttora di competenza del Ministro per la P.I., e di conseguenza e' infondato il ricorso sollevato dalla Regione contro la circolare stessa per conflitto di attribuzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;

dichiara che spetta al Ministro della pubblica istruzione la competenza a decidere i ricorsi gerarchici in materia di concorsi magistrali delle Provincie siciliane;

respinge, in conseguenza, il ricorso della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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