Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1964

Corte cost., sent. 2 aprile 1964, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1964
Data di deposito
2 aprile 1964
Data di decisione
18 marzo 1964
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:28

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 22 del 16 agosto 1963

Parametri

  • art. 11, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 7, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 2095

A parte ogni considerazione in ordine alla fondatezza dell'assunto che la determinazione dell'ambito delle materie assegnate alla competenza normativa delle Province debba venire effettuata in base al significato che alle materie stesse era stato conferito dalle leggi dello Stato, in vigore al momento dell'attuazione degli Statuti regionali, le quali le disciplinavano, sta di fatto che tali leggi statali aventi ad oggetto la toponomastica non usavano questo termine solo nel senso dell'attribuzione dei nomi a piazze, vie o altri luoghi sempre diversi da localita' di carattere territoriale, poiche' esistono leggi statali del periodo considerato (come ad esempio il r.d. 29 marzo 1923 n. 800, che detta criteri di massima per la scelta dei toponimi di localita' abitate nei territori annessi) le quali adoperano tale termine nel suo senso piu' generale, in conformita' alla etimologia, di denominazione di qualsiasi specie di luogo.

Massima n. 2096

La identita' di trattamento giuridico disposta dall'articolo 266 della legge comunale e provinciale per provvedere alla denominazione tanto dei Comuni quanto delle frazioni trova un suo fondamento razionale nella stessa natura di queste ultime che non puo' ricondursi a quella di una mera entita' di fatto, data la capacita' delle frazioni stesse di assumere in proprio la soggettivita' di rapporti giuridici in corrispondenza alla titolarita' loro spettante degli interessi autonomi del gruppo di popolazione stanziato nella parte di territorio comunale ad essa assegnato e da cui discende anche il riconoscimento a favore della frazione di un vero e proprio "diritto al nome". Cio', tuttavia, non comporta l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato per cui il potere di disporre in ordine alla denominazione delle frazioni competerebbe sempre e necessariamente allo stesso organo cui compete il potere dell'attribuzione del nome ai Comuni. I principi dell'ordinamento, i quali circoscrivono l'ambito della competenza normativa esclusiva delle Regioni e delle Province (in cui rientra la normazione in materia toponomastica) non sono quelli che risultano in via di astrazione da leggi o da particolari gruppi di leggi dello Stato (valevoli invece solo a limitare la potesta' normativa secondaria), ed e' pertanto palese come non sia possibile comprendere fra gli stessi la indicata prescrizione desunta dall'art. 266 della legge comunale e provinciale.

Massima n. 2097

Dal coordinato disposto degli artt. 7 e 11 n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (legge cost. 26 febbraio 1948 n. 4) si evince che la determinazione dei toponimi relativi alle frazioni deve rimanere preclusa alla Regione Trentino-Alto Adige perche' assorbita nella potesta' generale di disciplina affidata alle Province la quale, non incontrando nessuno dei limiti previsti dagli artt. 4 ed 11 dello Statuto in ordine alla competenza esclusiva cui questi si riferiscono, non puo' non estendersi ad ogni specie di nomi di localita', con la sola esclusione di quelli dei Comuni. Conseguentemente e' costituzionalmente illegittima la legge regionale del Trentino-Alto Adige 16 agosto 1963 n. 22, con cui viene stabilito che la frazione posta a sud del Comune di Sesto, nella Provincia di Bolzano sia denominata con il nome di "Ferrara" nel testo italiano e di "Schmieden" nel testo tedesco; in relazione all'art. 11 n. 3 della legge cost. 26 febbraio 1948 n. 4 Statuto speciale del Trentino-Alto Adige il quale assegna alla competenza normativa primaria della Provincia di Bolzano, la materia della toponomastica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge 16 agosto 1963, n. 22, della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 11, n. 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI

-ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI

-GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

-COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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