Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1964

Corte cost., sent. 23 marzo 1964, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1964
Data di deposito
23 marzo 1964
Data di decisione
4 marzo 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:24

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 888 del 5 settembre 1947
  • legge n. 7 del 5 gennaio 1949
  • legge n. 454 del 4 luglio 1950
  • legge n. 541 del 10 luglio 1951
  • legge n. 664 del 26 giugno 1952
  • decreto-legge n. 452 del 21 giugno 1953
  • legge n. 589 del 21 agosto 1953

Parametri

Massime

Massima n. 2087

Il D.L.C.P.S. 5 settembre 1947, n. 888, e la legge 5 gennaio 1949, n. 7, concernenti rispettivamente l'ammasso obbligatorio per contingente del grano delle annate agrarie 1947/48 e 1948/49, furono emanati nel periodo dell'immediato dopoguerra mentre era ancora in vigore il razionamento del pane e della pasta, per provvedere ad assicurare, in quei periodi cosi' gravi per la vita della nazione, nei quali non si era ancora affermato il nuovo ordine costituzionale, l'approvvigionamento dei cereali indispensabili per l'alimentazione dei cittadini. Le finalita' che ebbero a giustificarli valgono ad escludere la possibilita' di un loro raffronto, sotto l'aspetto della legittimita' costituzionale, con l'art. 41 della Costituzione.

Massima n. 2088

La legge 4 luglio 1950 n. 454, concernente l'ammasso del grano della campagna agraria 1949-50, attuo' il passaggio dal regime di ammasso obbligatorio a quello facoltativo come inequivocabilmente risulta dalla formulazione letterale delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 6 della legge medesima nei quali rispettivamente si parla di contingenti di grano che "possono essere conferiti" e di "facolta'" di conferimento riconosciuta a ciascun produttore.

Massima n. 2089

Le leggi 10 luglio 1951, n. 541, e 26 giugno 1952, n. 664, e il D.L. 21 giugno 1953, n. 452, poi convertito in legge 21 agosto 1953, n. 589, nonostante i dubbi che la lettera delle loro disposizioni possa far sorgere, hanno sicuramente vissuto come leggi istitutive di regime di ammassi facoltativi in quanto che nei decreti emanati dal Ministro per l'agricoltura per l'esecuzione delle leggi anzidette (decreti ministeriali 2 ottobre 1951, 14 luglio 1952 e 4 settembre 1953) si parla sempre di "quantita' di frumento che i produttori possono conferire" all'ammasso, espressione in tutto identica a quella contenuta nel D.M. 18 luglio 1950, emanato per l'esecuzione della legge 4 luglio 1950, n. 454.

Massima n. 2090

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle leggi che hanno disposto ammassi facoltativi in riferimento all'art. 41 della Costituzione in quanto, in tale regime di ammassi, la liberta' economica e dei produttori e degli esercenti l'attivita' molitoria non risulta in alcun modo limitata, avendo i primi semplice facolta' e non obbligo di conferire il prodotto all'ammasso, e potendo i secondi liberamente acquistare il grano, secondo la loro convenienza, o dalla gestione di Stato o direttamente dai produttori.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza della Corte di cassazione del 20 febbraio 1963 sulla legittimità costituzionale delle disposizioni sull'ammasso del grano per contingente contenuto nel D.L. C. P. S. 5 settembre 1947, n. 888; nella legge 5 gennaio 1949, n. 7; nella legge 4 luglio 1950, n. 454; nella legge 10 luglio 1951, n. 541; nella legge 26 giugno 1952, n. 664, e nel decreto-lgge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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