Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1964

Corte cost., sent. 7 dicembre 1964, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/1964
Data di deposito
7 dicembre 1964
Data di decisione
3 dicembre 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:101

Parametri

  • art. 13, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.11, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 2247

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Giunta provinciale di Bolzano nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige avverso il D.P. Giunta reg. T.A.A. 28 gennaio 1964 n. 7, con il quale si e' proceduto alla costituzione per il triennio 1964-1966 del comitato provinciale della caccia per la provincia di Bolzano, in quanto l'art. 37 legge delegata 10 giugno 1955, n. 987 (che, in applicazione del principio del decentramento, trasferisce dal Ministero dell'agricoltura ai presidenti provinciali la funzione della formazione dei comitati provinciali della caccia), di cui la Provincia assume la violazione nel suo ricorso, viene ad essere considerato non gia' fonte del potere rivendicato ma solo norma integrativa del contenuto dell'art. 13 comma terzo dello Statuto regionale, secondo il quale sono mantenute alle due provincie di Trento e di Bolzano le attribuzioni loro conferite dalle leggi in vigore, e che ha appunto la funzione di conferire rango costituzionale al novero delle competenze in esso genericamente indicate con riferimento alla loro vigenza in un determinato momento.

Massima n. 2248

I poteri relativi alla nomina del Comitato per la caccia nella Provincia di Bolzano sono di spettanza del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige. Invero, non sorgendo dubbi ne' sulla abilitazione acquisita dalla Regione alla effettiva esplicazione dell'attivita' amministrativa nel campo coperto dall'esclusivita' della competenza legislativa ad essa conferita dall'art. 4, n. 11 (caccia e pesca) ne' sull'appartenenza a tale attivita' del provvedimento denunziato - D.P. della Giunta regionale T.A.A. 28 gennaio 1964 n. 7 - viene a cadere ogni valido fondamento alla pretesa della Provincia di Bolzano circa la competenza del presidente della giunta provinciale a provvedere alla formazione dei comitati provinciali per la caccia.

Massima n. 2249

Le norme sul decentramento amministrativo, secondo si desume anche dagli artt. 4 e 5 della legge di delega (11 marzo 1953 n. 150), e 73 del decreto delegato (D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987), trovano applicazione soltanto nelle Regioni a statuto ordinario: In particolare, estendendo alla Provincia di Bolzano il principio del decentramento riguardo alla formazione dei comitati provinciali per la caccia si verrebbe a sottrarre alla regione una parte delle funzioni amministrative ad essa spettanti a tenore dello Statuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rigetta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato; respinge il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano contro il provvedimento con cui il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige ha costituito il Comitato per la caccia nella Provincia stessa;

dichiara che i poteri relativi alla nomina di tale Comitato sono di spettanza del Presidente regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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