Corte costituzionale
Ordinanza n. 89/1964
Corte cost., ord. 12 novembre 1964, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 89/1964
- Data di deposito
- 12 novembre 1964
- Data di decisione
- 7 novembre 1964
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
- art. 54, Costituzione
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 29, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
Massime
Massima n. 2229
V. O. 24/1956 D. (Nella specie viene riproposta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento all'art. 54 della Costituzione. Si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1961, seguita da varie ordinanze (da ultimo n. 152 del 1963 e n. 7 del 1964), ha dichiarato non fondata tale questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113 della Costituzione e che l'art. 54 della Costituzione non garantisce ne' impone lo svolgimento di funzioni pubbliche a chi ne sia illegittimamente investito, mentre la norma impugnata non impedisce che tali funzioni, da parte di chi ne sia comunque investito, siano di fatto adempiute con disciplina e con onore, come esige il predetto art. 54 della Costituzione). - S. n. 42/1961; O. nn. 152/1963, 7/1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (recante norme per la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali), proposta, in riferimento all'articolo 54 della Costituzione, con la deliberazione citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze