Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1964

Corte cost., ord. 22 febbraio 1964, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/1964
Data di deposito
22 febbraio 1964
Data di decisione
5 febbraio 1964
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 285, comma 2, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 2042

Vedi: Sent. 109/1962.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli con ordinanza 11 novembre 1961, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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