Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1963
Corte cost., sent. 8 giugno 1963, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1963
- Data di deposito
- 8 giugno 1963
- Data di decisione
- 25 maggio 1963
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge provincia Bolzano n. 2 del 7 gennaio 1959
- legge provincia Bolzano n. 2 del 7 gennaio 1959
- art. 1, legge provincia Bolzano n. 2 del 7 gennaio 1959
- art. 2, legge provincia Bolzano n. 2 del 7 gennaio 1959
Parametri
- art. 11, n. 8, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
- art. 4, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
- art. 4, legge costituzionale n. 5 del 26 marzo 1948
Massime
Massima n. 1862
Ad escludere la pronuncia di illegittimita' di una norma non vale addurre l'inutilita' pratica della pronuncia stessa, poiche' la Corte non puo' e non deve esaminare altro se non se la norma sia in contrasto con la Costituzione: occuparsi degli effetti della dichiarazione di incostituzionalita' e' compito del giudice ordinario (nella specie, ritenuto illegittimo l'art. 20 della legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2 che nell'intento di completare la disciplina sul riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni, conteneva norme di natura processuale, dirette a regolare la sorte dei giudizi in corso inerenti ai rapporti sottoposti a quella disciplina, la Corte ha affermato il principio ora esposto per superare la tesi di una parte che sosteneva l'inutilita' della pronuncia di incostituzionalita' sotto il riflesso che il citato articolo 20 avrebbe inteso soltanto enunciare una conseguenza giuridica cui si perverrebbe ugualmente in applicazione di principi generali dell'ordinamento).
Massima n. 1855
Deve intendersi ritualmente proposta la questione di legittimita' costituzionale che, con ampia motivazione nell'ordinanza di rimessione, sia stata ritenuta rilevante dal giudice di merito, non valendo in contrario la circostanza che il pubblico ministero presso tale giudice abbia sostenuto in via principale, nelle sue conclusioni, la tesi dell'irrilevanza.
Massima n. 1856
L'interpretazione dell'ordinanza di rimessione, atto introduttivo del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, e' di competenza della Corte costituzionale, la quale bene puo' ritenere che il giudice di merito abbia inteso denunciare altre norme oltre quelle da lui stesso specificamente indicate. (Nella specie, il dispositivo dell'ordinanza denunciava l'art. 20 legge prov. di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2 "in collegamento con gli artt. 1 e 2 della stessa legge": la Corte ha ritenuto che con tale formulazione il giudice di merito non si era limitato ad individuare la materia alla quale si riferisce l'art. 20, ma aveva voluto sottoporre a giudizio di costituzionalita' anche gli artt. 1 e 2).
Massima n. 1857
Se la Corte puo' individuare la questione di costituzionalita' che le e' stata sottoposta e precedere nel giudizio, e' irrilevante che nell'ordinanza di rimessione siano state erroneamente indicate le norme costituzionali che si assumono violate. (Nella specie, era stata sollevata questione di legittimita' della legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2, facendo erroneamente richiamo all'art. 117 cost., che definisce l'oggetto e i limiti del potere legislativo delle regioni di diritto comune, ed all'art. 134 cost., il quale specifica le competenze della Corte costituzionale; ma poiche' erano stati esplicitamente richiamati anche gli artt. 11 n. 8 e 4 dello statuto regionale, i quali concernono la materia degli usi civici, materia in cui disponeva la legge denunciata, la Corte ha ritenuto che i vizi di quest'ultima fossero configurati come violazione dei limiti segnati alla competenza legislativa provinciale in materia di usi civici.
Massima n. 1858
Secondo l'art. 11 n. 8 dello statuto speciale per la regione T.A.A., la provincia di Bolzano gode in materia di usi civici di una potesta' legislativa "primaria", vale a dire che trova i suoi limiti soltanto nella costituzione, nei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, negli obblighi internazionali e negli interessi nazionali, nonche' nelle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica. Tali limiti non sono stati travalicati dalle norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2, i quali qualificano le interessenze, le vicinie e le altre comunita' e associazioni agrarie comunque denunciate e costituite, "comunioni private di interesse pubblico", soggette, per quanto non e' stabilito dalla predetta legge provinciale, alle norme del cod. civile, e sottopongono alla sola disciplina di questo le comunioni che si siano formate dopo "l'impianto" del libro fondiario e le altre che, pur formate prima, non comprendano piu' di cinque membri.
Massima n. 1859
Non ha senso, sul piano della legittimita' costituzionale, configurare un contrasto fra una legge regionale o provinciale emanata in materia di competenza primaria della regione o della provincia, ed una legge ordinaria, la quale non contenga norme che siano espressione di principi dello ordinamento giuridico dello Stato. Pertanto non vale rilevare che la legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2, recante norme sul "riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunita' agrarie etc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni", deroghi parzialmente alla legge statale 16 giugno 1927 n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, la quale ricondusse ad una artificiosa uniformita' principalmente fondata sulle tradizioni e la legislazione delle provincie meridionali, una materia come quella degli usi civici che ha avuto origini e svolgimenti differenti da luogo a luogo, tanto piu' che a quella artificiosa uniformita' lo stesso legislatore costituente ha voluto rimediare disponendo che non soltanto nel Trentino-Alto Adige, ma anche nella Valle d'Aosta, nella Sardegna e nella Sicilia, la materia degli usi civici fosse regolata dal legislatore regionale e in difformita' dalle leggi statali specialmente nelle regioni alpine, dove si sono conservate tenaci tradizioni e consuetudini.
Massima n. 1860
Il dubbio che la legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2 abbia restituito alle interessenze, vicinie e altre comunita' e associazioni agrarie il carattere di comunioni di diritto privato, che era stato sempre loro proprio, e ai diritti dei membri di codeste associazioni il carattere di diritti "individuali" di proprieta' o di servitu', non vale a far ritenere la legge stessa viziata da illegittimita' costituzionale per contrasto coi principi dell'ordinamento dello Stato, che viceversa equiparerebbero quelle associazioni ad enti di diritto pubblico. Infatti non soltanto nella maggior parte dei casi i rapporti che sono stati regolati dalla legge provinciale possono profilarsi come rapporti di diritto privato, ma inoltre far dipendere in toto la legittimita' della legge dalla condizione che essa ripeta e rinnovi consuetudini, norme e tradizioni anteriori all'entrata in vigore della legislazione italiana nella provincia di Bolzano, porterebbe a negare al legislatore provinciale ogni discrezionalita' in materia.
Massima n. 1861
La disciplina dei modi di estinzione del processo e in conseguenza, della competenza e della giurisdizione, e' riservata allo Stato. Pertanto e' viziato da illegittimita' costituzionale l'art. 20 della legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2, che ordina al giudice di dichiarare, d'ufficio e su richiesta di parte, estinti i processi in corso attinenti alla materia regolata ex novo dalla legge stessa, e dispone come conseguenza di questa dichiarazione, la cancellazione delle annotazioni relative sul libro fondiario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti, dichiara:
a) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2;
b) l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 20 della stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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