Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1963

Corte cost., sent. 8 giugno 1963, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/1963
Data di deposito
8 giugno 1963
Data di decisione
25 maggio 1963
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:80

Norme oggetto del giudizio

  • decreto ministeriale del 26 luglio 1962
  • decreto ministeriale del 25 luglio 1962

Parametri

  • art. 20, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 16, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 15, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 1839

In materia tributaria, il potere generale di controllo sugli atti impositivi dei comuni previsto dagli artt. 98 e segg. legge comunale e provinciale e dai corrispondenti artt. 83 e segg. del D.L. Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, non include anche quel particolare controllo che viene esercitato in tutto il territorio nazionale dagli organi centrali (ministeri) e che in certi casi si traduce in pura e semplice omologazione (esempio art. 21 T.U. sulla finanza locale), in altri e' vera e propria approvazione (esempio art. 118 T.U. cit.). I due tipi di controllo sono diversi non soltanto perche' si richiamano a differenti gruppi di norme, ma perche', rispondendo a diverse finalita', sono in generale distinti nello stesso art. 273, primo comma, del citato T.U. finanza locale (e v. anche art. 97, primo comma, legge comunale e provinciale).

Massima n. 1840

La materia tributaria locale rientra nella competenza ad un tempo dei comuni, della Regione e dello Stato. Il potere di imposizione dei comuni e' espressione della loro stessa autonomia amministrativa e finanziaria, riconosciuta dall'art. 15, secondo comma, dello Statuto siciliano, e riposa sull'art. 3, D.L. Pres. Reg. Sic., n. 6 del 1955, in tutto analogo all'art. 93 della legge comunale e provinciale e all'art. 10 T.U. sulla finanza locale. Ma l'autonomia comunale, benche' sia la "piu' ampia" in virtu' del citato art. 15 St. sic., non esclude, anzi ammette, oltreche' un controllo di legittimita', anche un c.d. controllo di merito esercitato, ora, da organi che vivono nell'ordinamento regionale: cioe' da commissioni provinciali di controllo, che nella Regione siciliana sostituiscono, come vuole il citato art. 15 St. sic., le G.P.A. anche in quegli speciali poteri consultivi, di controllo e di amministrazione attiva, che in materia tributaria erano ad esse attribuiti ai sensi degli artt. 21, 106, 111, 118 etc. T.U. sulla finanza locale i poteri nei quali e' compreso quello di determinare le aliquote e i redditi esenti dalla imposta di famiglia. L'art. 8 delle norme di attuazione, che ha attribuito tali poteri alla Regione, attua pertanto principi contenuti negli artt. 15, terzo comma, e 36 dello Statuto, in quanto da' ad organi dell'ordinamento regionale poteri di amministrazione in materia di interesse regionale. Nell'orbita di questo interesse e della relativa potesta' la Regione puo' dare direttive ai comuni, senza percio' compromettere la loro autonomia (art. 116 D.L. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1955); ma occorre che tali direttive non colpiscano la sfera di competenza dello Stato. Infatti, la materia della finanza locale non e' estranea alle dirette esigenze dello Stato, cosicche' la potesta' legislativa ed amministrativa della Regione si trova necessariamente a concorrere con la potesta' legislativa e amministrativa dello Stato, della cui legislazione devono essere osservati e rispettati i principi generali per le singole materie. In virtu' di tali principi che riposano nel T.U. per la finanza locale e nella legge comunale e provinciale, in materia di imposte comunali spettano ai Ministri speciali poteri di omologazione e approvazione che non sono stati mai trasferiti alla Regione siciliana; tanto e' vero che non ne fanno cenno ne' le norme di attuazione ne' il D.L. Pres. Reg. sic. n. 6 del 1955.

Massima n. 1841

La potesta' di approvare le deliberazioni relative alle aliquote e ai redditi esenti dalla imposta di famiglia appartiene tuttora al Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno (art. 118 T.U. finanza locale). Sotto questo aspetto il decreto impugnato non merita censura; ma esso e' stato emanato su parere della Commissione centrale per la finanza locale e su precedente deliberazione di una G.P.A., mentre si sarebbe dovuta sentire la Commissione regionale per la finanza locale su precedente deliberazione della Commissione provinciale di controllo: percio' il decreto ministeriale ha invaso la competenza di organi regionali e deve essere annullato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta al Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno approvare la deliberazione che determina, ai sensi dell'art. 118 del T.U. sulla finanza locale, le aliquote e i redditi esenti dall'imposta di famiglia;

dichiara inoltre che, ai fini di questa approvazione, spetta alla Commissione provinciale di controllo di emettere la deliberazione con cui si determinano le aliquote e i redditi esenti e che spetta alla Commissione regionale per la finanza locale emettere il parere di cui all'art. 118 del T.U. sulla finanza locale;

annulla, pertanto, il decreto emesso il 26 luglio 1962 dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno in approvazione della deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Siracusa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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