Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1963

Corte cost., sent. 9 aprile 1963, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1963
Data di deposito
9 aprile 1963
Data di decisione
4 aprile 1963
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:49

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 5 novembre 1962

Parametri

  • art. 1, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 5, Costituzione
  • art. 1, comma 2, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 1773

E' ammissibile il ricorso del Commissario dello Stato, anche se non contenga una espressa menzione delle norme costituzionali che si assumono violate, quando non puo' sorgere dubbio nella individuazione dei principi costituzionali dai quali la Regione, a giudizio del ricorrente, si e' discostata, e che trovano conferma nel richiamo di leggi statali ordinarie.

Massima n. 1774

La mancata impugnazione di una legge regionale (nella specie legge reg. sic. 20 gennaio 1961, n. 7) non rende inammissibile la impugnazione successiva di altra legge regionale (nella specie legge reg. sic. 5 novembre 1952), che si assume accessoria rispetto alla precedente, dato che ogni provvedimento legislativo ha esistenza a se' e puo' formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimita' costituzionale.

Massima n. 1775

Soltanto lo Stato e' soggetto nell'ordinamento internazionale e ad esso vengono imputati giuridicamente in tale ordinamento gli atti normativi posti in essere dalle Regioni. La Costituzione accorda alle Regioni, comprese quelle a statuto speciale, una sfera di autonomia piu' o meno ampia, ma non la sovranita'. Tale principio vale anche per la Regione Siciliana, sebbene il suo Statuto non menzioni espressamente il "rispetto degli obblighi internazionali", fra i limiti della sua potesta' legislativa.

Massima n. 1776

Gli atti normativi di una Regione, in materia che abbia formato oggetto di trattato internazionale, compiuti senza l'osservanza delle direttive impartite dallo Stato, sono costituzionalmente illegittimi.

Massima n. 1777

E' costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana, recante "modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7" approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 novembre 1962, senza che gli organi della Regione avessero fornito le notizie e i chiarimenti richiesti dalla Commissione della Comunita' economica europea per il tramite della Rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunita' europee. Il comportamento degli organi regionali, che ha concretato la violazione delle prescrizioni impartite dallo Stato in osservanza di obblighi internazionali, che ad esso competeva interpretare e definire, e' sufficiente - a giudizio della Corte - a determinare la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale impugnata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dal Presidente della Regione siciliana;

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 novembre 1962, recante "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7, concernente provvedimenti in favore delle imprese armatoriali", in riferimento alle norme contenute negli artt. 5 della Costituzione e 1 dello Statuto speciale della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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