Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1963

Corte cost., sent. 9 aprile 1963, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/1963
Data di deposito
9 aprile 1963
Data di decisione
4 aprile 1963
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto legge luogotenenziale n. 213 del 17 settembre 1944
  • art. 10, decreto legge luogotenenziale n. 213 del 17 settembre 1944
  • regio decreto legge n. 1955 del 8 novembre 1936
  • art. 6, decreto legge luogotenenziale n. 213 del 17 settembre 1944
  • legge n. 243 del 18 gennaio 1937
  • regio decreto legge n. 279 del 3 febbraio 1936
  • regio decreto legge n. 1393 del 11 giugno 1936
  • legge n. 813 del 30 giugno 1952
  • art. 4, decreto legge luogotenenziale n. 213 del 17 settembre 1944
  • legge n. 215 del 18 gennaio 1937
  • regio decreto legge n. 85 del 2 gennaio 1936
  • legge n. 614 del 2 aprile 1936
  • legge n. 613 del 2 aprile 1936
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 842 del 17 novembre 1953
  • regio decreto legge n. 215 del 8 novembre 1936
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 842 del 17 novembre 1953
  • legge n. 83 del 30 giugno 1952
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 842 del 17 novembre 1953
  • art. 2617, codice civile

Parametri

Massime

Massima n. 1767

Quando uno stretto legame unisca tra loro le varie leggi che disciplinano la materia e queste si susseguano in un coerente nesso unitario e si richiamino e colleghino l'una all'altra, la questione di legittimita' costituzionale deve investire l'intero complesso delle disposizioni (nella specie, quelle che organizzano e disciplinano il settore della canapicoltura per violazione del principio della liberta' di iniziativa economica).

Massima n. 1768

Non e' sufficiente, per fondare una pronunzia di incostituzionalita', affermare che la disciplina della produzione e del commercio della canapa si ispiro' e trovo' giustificazione nel sistema corporativo e nelle particolari circostanze del tempo di guerra e che, pertanto, i vincoli posti in questo campo alla libera iniziativa devono considerarsi ormai non validi, inefficaci e inoperanti "per la sopravvenuta caducazione delle premesse e delle condizioni che ne ispirarono... l'istituzione. Viceversa, anche a prescindere dalla circostanza che taluni dei provvedimenti impugnati sono di epoca posteriore alla soppressione del sistema corporativo e alla guerra, nulla vieta di ritenere che la disciplina autoritativa del settore della canapa sia stata determinata, fin dal suo primo sorgere, anche da altre finalita', quale quella di sostenere sul mercato internazionale la canapa italiana e i prodotti che ne derivano o l'altra di proteggere un settore dell'agricoltura, caratterizzato da un esteso impiego di mano d'opera sia nella fase della produzione sia in quella della trasformazione del prodotto. Per di piu' la Corte ha avuto gia' occasione di affermare (sentenza n. 5 dell' 8 febbraio 1962) la legittimita' di provvedimenti che conservino in vita una disciplina giuridica introdotta in vista di certe esigenze, al fine di soddisfarne altre e nuove, che il legislatore ritenga, non arbitrariamente, meritevoli di tutela nell'interesse generale e per il conseguimento di fini sociali che, nel caso, possono ravvisarsi nella difesa di un settore agricolo, minacciato dalla concorrenza di prodotti similari e sostitutivi (fibre tessili artificiali), e degli interessi della categoria dei coltivatori di canapa (piccoli proprietari, affittuari, e via).

Massima n. 1769

Si deve ritenere che il sistema dell'ammasso obbligatorio possa avere giustificazione anche quale strumento idoneo a realizzare i limiti, i programmi e i controlli consentiti dalle norme contenute nell'art. 41 della Costituzione. Anche su questo punto la Corte ha avuto occasione di manifestare il proprio pensiero, e nella sentenza n. 5 del 1962 gia' citata e nell'altra n. 54 del 5 giugno 1962. Ne' puo' essere considerata in contrasto con l'art. 41 della Costituzione la norma, contenuta nell'art. 2617 del Codice civile, la quale stabilisce che, quando la legge prescriva l'ammasso di prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi deve essere fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali: alla condizione, s'intende, che queste leggi speciali non violino, nel dettare la disciplina dei consorzi e degli ammassi, norme della Costituzione. Ne consegue che occorre dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale del ricordato art. 2617 del Codice civile.

Massima n. 1770

"Utilita' sociale" e "fini sociali", non devono necessariamente risultare da esplicite dichiarazioni del legislatore, ma possono essere desunte dal sistema di intervento e dai controlli che la legge preveda. La concreta disciplina di un settore produttivo puo' essere piu' significativa a questo fine di una "dichiarazione programmatica" o di una "dichiarazione di propositi" inserita nella legge. E a questo criterio la Corte si e' ispirata nella decisione di casi analoghi (sentenze nn. 5 e 54 del 1962).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 2617 del Codice civile e nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297;

b) l'illegittimità costituzionale delle norme contenute:

- nel R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 613;

- nel R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 614;

- nel R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1393, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 215;

- nel R.D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 243;

- negli artt. 3, 4, 6 e 10 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213;

- nella legge 30 giugno 1952, n. 813;

- negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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