Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1963

Corte cost., sent. 9 aprile 1963, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/1963
Data di deposito
9 aprile 1963
Data di decisione
3 aprile 1963
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:39

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
  • art. 7, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
  • art. 3, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
  • art. 6, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
  • art. 2, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
  • art. 253, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
  • art. 5, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
  • art. 4, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
  • art. 11, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946

Parametri

Massime

Massima n. 1758

L'art. 41 della Costituzione contiene una espressa riserva di legge la quale esige, quanto meno, che il legislatore "determini i criteri e le direttive idonee a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria, quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidate al Governo, evitando che esse vi svolgono in modo assolutamente discrezionale." "La riserva di legge, quindi, ha proprio la funzione di circoscrivere il controllo e di disciplinare l'esercizio, allo scopo di evitare che - attraverso la indefinita espansione del controllo stesso - venga annullato il diritto di liberta' garantito dalla Costituzione. Percio', l'assoluta mancanza di tale disciplina fa sorgere il vizio di costituzionalita'." (Nella specie viene dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per violazione del principio della riserva di legge di cui all'art. 41 della Costituzione - dell'art. 253 del Codice postale approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, e in via conseguenziale, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 339).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze