Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1963
Corte cost., sent. 9 aprile 1963, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1963
- Data di deposito
- 9 aprile 1963
- Data di decisione
- 3 aprile 1963
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
- art. 7, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
- art. 3, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
- art. 6, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
- art. 2, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
- art. 253, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 5, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
- art. 4, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
- art. 11, decreto legislativo n. 339 del 2 aprile 1946
Parametri
Massime
Massima n. 1758
L'art. 41 della Costituzione contiene una espressa riserva di legge la quale esige, quanto meno, che il legislatore "determini i criteri e le direttive idonee a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria, quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidate al Governo, evitando che esse vi svolgono in modo assolutamente discrezionale." "La riserva di legge, quindi, ha proprio la funzione di circoscrivere il controllo e di disciplinare l'esercizio, allo scopo di evitare che - attraverso la indefinita espansione del controllo stesso - venga annullato il diritto di liberta' garantito dalla Costituzione. Percio', l'assoluta mancanza di tale disciplina fa sorgere il vizio di costituzionalita'." (Nella specie viene dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per violazione del principio della riserva di legge di cui all'art. 41 della Costituzione - dell'art. 253 del Codice postale approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, e in via conseguenziale, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 339).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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