Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1963

Corte cost., sent. 13 luglio 1963, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/1963
Data di deposito
13 luglio 1963
Data di decisione
4 luglio 1963
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge della Regione siciliana del 20 novembre 1962
  • art. 2, lett. c, legge della Regione siciliana del 20 novembre 1962

Parametri

  • art. 14, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 31, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 17, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 1954

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 2, lett. q e l'art. 7, per la parte relativa all'Ispettorato regionale di polizia, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 novembre 1962, relativa "all'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione", per contrasto con gli artt. 14, 17 e 31 dello Statuto siciliano. Il Presidente della Regione siciliana deve provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nella Regione nella qualita' di organo dello Stato e mediante uffici e organi statali, non regionali (art. 31 Statuto sic.). L'ordinamento della polizia non rientra nella competenza normativa regionale. La organizzazione di corpi speciali di polizia amministrativa, di cui all'ultimo comma art. 31 dello Statuto siciliano, riguarda solo la tutela di particolari servizi ed interessi e non il mantenimento dell'ordine pubblico, che esorbita dalla competenza regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, e dell'art. 7, per la parte concernente l'Ispettorato regionale di polizia, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 novembre 1962, recante norme sull'"Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione", in riferimento agli artt. 14, 17 e 31 dello Statuto per la Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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