Corte costituzionale
Sentenza n. 128/1963
Corte cost., sent. 13 luglio 1963, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/1963
- Data di deposito
- 13 luglio 1963
- Data di decisione
- 4 luglio 1963
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 17, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 46, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige n. 17 del 7 novembre 1962
- art. 47, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige n. 17 del 7 novembre 1962
- art. 44, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 50, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 54, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 58, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 76, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 49, comma 1, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 95, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 94, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 92, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 91, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 93, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
- art. 97, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 7 novembre 1962
Parametri
- art. 84, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
- art. 46, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
- art. 48, n.5, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 1936
V.: 46/61 C.
Massima n. 1937
Nell'ipotesi in cui una legge regionale riproduca esattamente il contenuto di norme statali in materia rientrante nella competenza legislativa dello Stato, deve ritenersi che, non limitandosi la disposizione ad un puro e semplice richiamo delle norme statali, ma riproducendone autonomamente il contenuto, la Regione ha fatto proprie le regole relative, imprimendo alle stesse una forza di legge ulteriore e diversa da quella originaria, cioe' la forza di legge regionale. (Nella specie, viene in considerazione il disegno di legge regionale 7 novembre 1962, art. 4, sull'ordinamento dei Comuni).
Massima n. 1938
Anche se a norma dell'art. 5 dello Stat. spec. del T.A.A. spetta alla Regione una potesta' legislativa concorrente in materia di ordinamento dei Comuni, non per questo deve ritenersi attribuito ad essa ogni potere di controllo sulle amministrazioni comunali ivi compreso il potere sanzionatorio estrinsecantesi nello scioglimento dei Consigli comunali in caso di gravi o ripetute violazioni di legge, di mancata adesione all'invito della Giunta provinciale di sostituire la Giunta o il Sindaco per le stesse ragioni o per impossibilita' di funzionamento. Tale potere, gia' attribuito al Governo del Re viene ora esercitato dal Presidente della Repubblica con decreto in considerazione della somma importanza riconosciuta dalla legge dello Stato a tale forma di intervento che, per incidere sul funzionamento degli organi elettivi pubblici operanti in seno ad enti autarchici, incide anche sui fondamentali diritti dei cittadini. Pertanto, l'art. 17 del disegno di legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 novembre 1962 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo unitamente agli artt. 46 e 47, dello stesso disegno di legge, siccome concernenti la materia dell'esercizio dell'amministrazione comunale straordinaria, strettamente connessa a quella dell'art. 17.
Massima n. 1939
La norma di cui all'art. 44 del disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige approvato il 7 novembre 1962, conferendo genericamente alla Regione e alla Provincia la facolta' di pretendere dai Comuni e dagli enti ed istituti locali dati statistici ed informazioni e' attributiva di poteri praticamente illimitati, mentre la competenza regionale al riguardo e' da escludere ogni volta che si tocchino materie su cui insistono anche interessi statali, o campi che la Costituzione o la legge riservano allo Stato o ad enti diversi da quelli regionali. Onde la norma suddetta e' costituzionalmente illegittima. (V. anche: sent. 52/61).
Massima n. 1940
Il sistema di controllo fissato nel disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige approvato il 7 novembre 1962, in relazione alle deliberazioni dei Consigli e delle giunte comunali prevede due distinte fasi, l'una riguardo alla legittimita', esercitabile entro 15 giorni dal ricevimento della deliberazione, l'altra, relativa al merito, da effettuare entro 30 giorni, che si svolgono attraverso distinte modalita'. In particolare il controllo di merito si attua nella doppia fase della richiesta di riesame e della rinnovazione della deliberazione, confermativa o meno di quella rinviata. L'aver escluso che nella fase di controllo di merito, e precisamente in relazione alla deliberazione confermativa di quella rinviata, possano rilevarsi quei vizi di legittimita' che eventualmente gia' si trovassero nella prima deliberazione, equivale a dire che il vizio di legittimita' che non sia rilevato nei modi e termini di legge e' sottratto al sindacato, in conformita' dei principi vigenti in materia di controllo degli atti amministrativi. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 50 del disegno di legge regionale suddetto.
Massima n. 1941
L'art. 50 del disegno di legge regionale del Trentino-Alto Adige approvato il 7 novembre 1962 che pone talune modalita' per l'esercizio, da parte della Regione, del controllo di legittimita' delle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli comunali, e l'art. 54 dello stesso disegno di legge (che dispone che "i controlli di legittimita' e di merito sugli atti degli enti ed istituti locali, nonche' i poteri di inchiesta, di controllo sostitutivo e di controllo straordinario sugli organi spettanti alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale sostituiscono tutti i poteri di controllo esercitati da qualsiasi altra autorita' e sotto qualsiasi forma") si riferiscono esclusivamente a quei controlli che sono attribuiti agli organi regionali sui Comuni, fra i quali non puo' rientrare il potere di annullamento spettante al Governo centrale ex art. 6 della legge comunale e provinciale, che si muove in tutt'altro campo e si differenzia per la sua precipua funzione di mantenere, nonostante la molteplicita' degli organismi dotati di varia autonomia, il carattere unitario della pubblica amministrazione, della quale costituisce un mezzo di autotutela.
Massima n. 1942
La norma dell'art. 46 Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuisce al Presidente della Giunta provinciale la facolta' di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica si ricollega alle norme consimili contenute nella legge comunale e provinciale che attribuiscono al Prefetto poteri di ordinanza in materia di edilita', polizia locale e igiene per motivi di sanita' e sicurezza pubblica, sostituendo la competenza del Presidente della Giunta provinciale a quella del Prefetto, ond'e' presumibile che il legislatore costituente abbia voluto trasferire integralmente al Presidente della Giunta la competenza come sopra affidata al Prefetto. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58 del disegno di legge della Regione Trentino-Alto Adige del 7 novembre 1962, sollevata in relazione al citato art. 46 dello Statuto speciale, in quanto estenderebbe arbitrariamente il potere di ordinanza del Presidente della Giunta in materia di edilizia e polizia locale.
Massima n. 1943
L'art. 76 del disegno di legge regionale 7 novembre 1962 dispone che le deliberazioni della Giunta comunale attinenti a speciali categorie di spese (spese per la conservazione del patrimonio, spese sostenute dell'economo, spese ricorrenti periodicamente e spese relative a fondi di calcolo) non sono soggette a controllo. Tale disciplina contrasta, sia con il principio di carattere generale di cui all'art. 97 T.U. legge comunale e provinciale modificato dall'art. 3 legge 9 giugno 1947, n. 530, in base al quale le deliberazioni dei consigli e delle Giunte comunali sono tutte soggette ad un controllo di legittimita', sia con l'art. 48 n. 5 St. spec. T.A.A. secondo cui spetta alla Giunta provinciale la vigilanza sulle amministrazioni locali. In conseguenza, la norma impugnata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, unitamente all'art. 49 primo comma dello stesso disegno di legge regionale con il quale si intende escludere l'invio alla Giunta Provinciale delle delibere in questione sulle quali deve esercitarsi il controllo di legittimita'.
Massima n. 1944
Esiste una riserva assoluta di legge statale in materia penale e processuale. Pertanto, gli artt. da 91 a 95 del disegno di legge della Regione Trentino Alto Adige approvato il 7 novembre 1962, che stabiliscono la pena dell'ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, regolano i vari casi ammessi ad oblazione, fissano la procedura per il caso di mancata oblazione e dettano criteri per la ripartizione dei proventi delle ammende eccedono la competenza regionale, sono costituzionalmente illegittimi. E' noto che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenze nn. 6/56; 1/57; 21/57; 23/57; 39/57; 58/59; 23/61; 90/62) e' ormai indubitabile l'esistenza di una riserva assoluta di legge statale in materia penale e processuale. In particolare la Corte ha anche, da ultimo, ritenuto che le Regioni non possono garantire penalmente l'osservanza delle proprie norme rinviando alle sanzioni stabilite da leggi dello Stato (sent. n. 58/58) e ha deciso pure che non possono disporre circa la destinazione dei proventi delle ammende (sent. n. 39/57).
Massima n. 1945
La Regione Trentino Alto Adige eccede dalla competenza legislativa se legifera in materie non comprese nell'elencazione delle norme di competenza statutaria e quando emana disposizioni legislative in contrasto con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Pertanto e' costituzionalmente illegittima la disposizione dell'art. 97 del disegno di legge, che da' all'azione popolare una configurazione diversa da quella prevista nelle leggi statali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Trentino-Alto Adige, riguardante il disegno di legge 7 novembre 1962 sull'ordinamento dei Comuni:
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, 17, 44, 76, secondo comma, 91, 92, 93, 94, 95 e 97 del detto disegno di legge;
dichiara, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale degli artt. 46 e 47; del riferimento al controllo straordinario sugli organi, contenuto nell'art. 54; e del richiamo alle delibere di cui all'art. 76, contenuto nel primo comma dell'art. 49;
dichiara non fondata l'impugnazione degli artt. 50, 54 (salvo la dichiarazione di illegittimità, di cui sopra, del riferimento al controllo straordinario sugli organi) e dell'art. 58.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze