Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1963

Corte cost., sent. 9 luglio 1963, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/1963
Data di deposito
9 luglio 1963
Data di decisione
28 giugno 1963
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 110, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 110, comma 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 110, comma 5, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 1927

La formula usata dall'art. 110 del T.U. della legge di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, non ammette alcuna eccezione poiche' nel divieto di concedere licenze per l'uso nei locali pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento, include espressamente "qualsiasi specie" di apparecchi o congegni; con il che non soltanto viene negata ogni distinzione tra tipi meccanici, ma altresi' viene respinta ogni differenza che faccia capo ai caratteri del giuoco o del trattenimento cui gli apparecchi o congegni sono destinati. Un'attivita' economica come quella di produzione, di commercio o di noleggio di tali apparecchi puo' ricevere tutela dalla legge soltanto se l'utilizzazione dei suoi prodotti non favorisce tendenze antisociali. Pertanto rispondono alle premesse del divieto di cui all'art. 110 del T.U. delle leggi di p.s. solo quegli apparecchi o quei congegni che subordinano lo svago alla loro utilizzazione come mezzo di giuoco o di scommesse; non gli altri che offrono soltanto svago o divertimento e cioe' che in nessun caso possono stimolare attivita' riprovevoli.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze