Corte costituzionale
Sentenza n. 125/1963
Corte cost., sent. 9 luglio 1963, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/1963
- Data di deposito
- 9 luglio 1963
- Data di decisione
- 28 giugno 1963
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 110, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 110, comma 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 110, comma 5, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 1927
La formula usata dall'art. 110 del T.U. della legge di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, non ammette alcuna eccezione poiche' nel divieto di concedere licenze per l'uso nei locali pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento, include espressamente "qualsiasi specie" di apparecchi o congegni; con il che non soltanto viene negata ogni distinzione tra tipi meccanici, ma altresi' viene respinta ogni differenza che faccia capo ai caratteri del giuoco o del trattenimento cui gli apparecchi o congegni sono destinati. Un'attivita' economica come quella di produzione, di commercio o di noleggio di tali apparecchi puo' ricevere tutela dalla legge soltanto se l'utilizzazione dei suoi prodotti non favorisce tendenze antisociali. Pertanto rispondono alle premesse del divieto di cui all'art. 110 del T.U. delle leggi di p.s. solo quegli apparecchi o quei congegni che subordinano lo svago alla loro utilizzazione come mezzo di giuoco o di scommesse; non gli altri che offrono soltanto svago o divertimento e cioe' che in nessun caso possono stimolare attivita' riprovevoli.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze