Corte costituzionale
Ordinanza n. 138/1963
Corte cost., ord. 12 novembre 1963, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 138/1963
- Data di deposito
- 12 novembre 1963
- Data di decisione
- 5 novembre 1963
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:138
Massime
Massima n. 32836
La limitazione nella scelta del perito per l'analisi di sostanze d'uso agrario, di cui agli artt. 1 e 2 legge 27 febbraio 1958, n. 190, e' stata voluta dal legislatore affinche' l'accertamento, in materia cosi' delicata e per molta parte non opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano in se' garanzia per la serieta' dell'indagine e per l'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami. Detto accertamento, eseguito dagli istituti specializzati in sede di revisione, e' definitivo perche' non puo' essere piu' ripetuto e non perche' ad esso l'autorita' giudiziaria debba necessariamente attenersi emettendo senz'altro decreto penale. Il giudice, puo' discostarsi dai risultati di tale accertamento, dato che i suoi poteri di valutazione e di decisione non trovano ostacolo nelle disposizioni impugnate. Egli, prima di decidere, puo' servirsi di tutti i mezzi di valutazione che l'ordinamento gli offre, non ultimo quello che gli viene dagli elementi di carattere tecnico apportati nel giudizio dalla difesa dell'imputato, la quale, a sua volta, si esplica senza incontrare altri limiti che quelli derivanti dalle regole del processo penale: il che esclude che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 190 del 1958 compromettano la funzione giurisdizionale e il diritto di difesa. Cfr.: Sent. 70/61 e 15/62.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza 8 marzo 1963, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
Testo integrale
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