Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1962
Corte cost., sent. 9 luglio 1962, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1962
- Data di deposito
- 9 luglio 1962
- Data di decisione
- 3 luglio 1962
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:83
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro della pubblica istruzione del 1° dicembre 1961
- legge n. 1497 del 29 giugno 1939
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 567 del 30 giugno 1947
- decreto-legge n. 50 del 1° febbraio 1945
- art. 2, lett. c, decreto-legge n. 91 del 18 marzo 1944
- decreto-legge n. 416 del 28 dicembre 1944
- decreto-legge n. 91 del 18 marzo 1944
Parametri
- disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
- art. 20, comma 1, 2^ parte, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett. n, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
- legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 1602
In materia di bellezze naturali la potesta' amministrativa, mancando ancora in tale campo le norme di attuazione, non e' ancora passata alla Regione siciliana. Ne' l'esercizio di tale potesta' spetta alla Regione siciliana in virtu' dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello Statuto regionale, poiche' questa norma consente agli organi regionali di svolgere attivita' amministrativa statale, anche in materia di competenza esclusiva della Regione, quando non siano state emanate le norme d'attuazione, ma lo consente solo se ci sono direttive del Governo nazionale, direttive che nella specie sono mancate totalmente. Pertanto la Corte costituzionale, uniformandosi alla propria giurisprudenza, che trae conforto dall'art. 43 dello stesso Statuto regionale siciliano, oltreche' dalla disposizione VIII della Costituzione, respinge, sotto tale profilo, il ricorso proposto dalla Regione siciliana.
Massima n. 1603
L'inciso contenuto dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567 - la' dove afferma che le disposizioni dei decreti nn. 91 e 416 del 1944 e n. 50 del 1945, con le quali si attribuiva competenza amministrativa all'Alto Commissario e alla Giunta regionale, passano agli organi regionali solo "in quanto applicabili" - deve essere inteso nel senso che quei poteri spettassero agli organi della Regione nei limiti in cui e fino a quando la potesta' amministrativa, nelle singole materie, non fosse passata alla Regione o riservata espressamente allo Stato in virtu' di speciali norme statutarie o di leggi ordinarie. Il citato D.L.C.P.S. n. 57 del 1947, posteriore allo Statuto regionale, conserva efficacia ai suddetti decreti nn. 91 e 416 del 1944 e n. 50 del 1945, proprio allo scopo di soddisfare un'esigenza che era stata temporaneamente provocata dalla pubblicazione e dalla prima attuazione dello Statuto regionale; percio' quei decreti, essendo stati mantenuti in vigore con legge posteriore allo Statuto, non possono ritenersi abrogati da quest'ultimo, mentre, essendo applicabili nelle sole materie in cui lo Statuto non ha avuto attuazione, non appaiono incompatibili con esso. Il D.L.C.P.S. n. 567 del 1947 e' una legge ordinaria tuttora vigente ed ha attribuito al Presidente e alla Giunta regionale i medesimi poteri che gia' spettavano all'Alto Commissario e alla Consulta regionale, organi dell'Amministrazione dello Stato. Di conseguenza questi poteri spettano al Presidente e alla Giunta regionale solo in quanto essi sono organi decentrati dello Stato; per cui nella specie non e' dato profilare un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione siciliana, potendosi dal D.L.C.P.S. n. 567 del 1947 solo ricavare che la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in localita' "Disueri" doveva essere emessa, invece che da un certo organo statale (Ministero della pubblica istruzione), da un altro organo decentrato dello Stato (Presidente o Giunta regionale). Pertanto, nell'assenza d'un conflitto tra Stato e la Regione deve dichiararsi inammissibile il ricorso alla Corte costituzionale, salvo la sua proponibilita' in altra sede.
Massima n. 1604
La legge 26 febbraio 1948, n. 2, ha immesso nel tessuto delle norme costituzionali della Repubblica anche quelle dello Statuto speciale siciliano senza ampliarne il contenuto ne' alterare il rapporto che intercorreva fra esse e le altre leggi, dimodoche' le disposizioni dei decreti n. 91 del 18 marzo 1944, n. 416 del 28 dicembre 1944, e n. 50 del 1 febbraio 1945, se avevano avuto efficacia prima del 26 febbraio 1948, dovevano conservarla anche dopo quella data. Pertanto, infondato e' il rilievo secondo cui tali disposizioni sarebbero incompatibili con la costituzionalizzazione dello Statuto siciliano in forza della citata legge n. 2 del 26 febbraio 1948.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che, in mancanza di disposizioni d'attuazione, spetta allo Stato emettere provvedimenti per la tutela del paesaggio siciliano, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
respinge, pertanto, in riferimento agli artt. 20 e 43 dello Statuto regionale, il ricorso proposto dalla Regione siciliana;
dichiara, inoltre, inammissibile, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso della Regione siciliana in quanto è stato proposto in riferimento all'art. 2, lett. c. del decreto legislativo 18 marzo 1944, n. 91, modificato dai decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 416, e 1 febbraio 1946, n. 50, e al D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, recante "norme transitorie per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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