Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1962
Corte cost., sent. 26 giugno 1962, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1962
- Data di deposito
- 26 giugno 1962
- Data di decisione
- 7 giugno 1962
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:71
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1103 del 5 febbraio 1962
- legge n. 715 del 10 agosto 1950
- decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 2501 del 16 febbraio 1962
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
Parametri
- art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 1583
Vedi sent. 74/1960 B (ove pero' trattasi di atto impugnato dallo Stato ed annullato dalla Regione), nonche' sent. 3/1962.
Massima n. 1584
Il fine precipuo della protezione sociale caratterizza la legislazione sull'edilizia economica e popolare. Non puo', pertanto, comprendersi in tale legislazione la legge 10 agosto 1950, n. 715, la quale, istituendo presso il Ministero del tesoro un fondo per l'incremento edilizio, fu sollecitata dall'intento di favorire i piccoli risparmiatori e di incrementare il patrimonio edilizio nazionale, secondo una programmazione unitaria, volta a far fronte alla deficitaria situazione di alloggi di alcune zone della nazione. Ne consegue che la materia della citata legge n. 715 non coincide con quella che, nello statuto speciale (dato due anni prima alla Regione Trentino-Alto Adige) l'Assemblea costituente aveva considerato come "materia" delle "case popolari", attribuendola alla competenza delle provincie di Trento e Bolzano. Cfr.: 2/1960 D; 2/1960 E; 2/1960 G; 19/1960 D.
Massima n. 1585
La non coincidenza tra la materia delle case popolari, attribuita alla competenza delle Provincie di Trento e Bolzano dallo Statuto speciale, e la materia regolata dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, spiega la ragione per cui l'articolo 3 delle norme di attuazione dello Statuto abbia escluso dal trasferimento agli organi provinciali le attribuzioni amministrative statali di maggior rilievo previste da quella legge e induce ad affermare che anche le rimanenti attribuzioni sono state trasferite, col citato art. 3, non per attuare lo Statuto regionale, bensi' nell'esercizio di un potere discrezionale dello Stato.
Massima n. 1586
Il trasferimento di competenze alle Provincie della Regione del Trentino-Alto Adige in materia di istruttoria per il finanziamento di cooperative edilizie, cola' costruite, non potra' ritenersi operante fino a quando le Provincie non abbiano provveduto con proprie leggi alla designazione dell'organo tecnico che sostituira' il Genio civile. Non e' pertanto fondata l'impugnazione, da parte della Regione, di un decreto ministeriale che concede il finanziamento ad una cooperativa edilizia, in Provincia di Bolzano, senza che la relativa istruttoria sia stata compiuta dagli organi tecnici provinciali. Vedi anche 2/1960 B.
Massima n. 1587
La natura e la funzione extra statutarie delle disposizioni dell'art. 3 delle norme di attuazione, riflettenti il passaggio alle Provincie del Trentino-Alto Adige di talune soltanto delle attribuzioni amministrative previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, consentono di ritenere non fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 3 e del successivo art. 4, in relazione agli artt. 11 e 13 dello Statuto stesso, sotto il riflesso che quelle norme non avrebbero potuto sottrarre alla competenza delle Provincie in materia di case popolari nessuna delle suddette attribuzioni. Vedi anche 19/1960 D.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso della Regione Trentino-Alto Adige indicato in epigrafe:
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnativa del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 febbraio 1962. n. 1103:
dichiara la competenza dello Stato ad adottare i provvedimenti relativi al finanziamento della Cooperativa edilizia ex internati di Merano, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 715, e gli atti preordinati, culminati nel decreto del Ministro pei lavori pubblici 16 febbraio 1962, n. 2501; e per l'effetto respinge l'impugnativa proposta contro gli anzidetti provvedimenti e atti preordinati dalla Regione Trentino-Alto Adige col ricorso indicato in epigrafe, con riferimento agli artt. 11 e 13 dello Statuto regionale e agli artt. 3 e 4 delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze