Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1962
Corte cost., sent. 26 giugno 1962, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1962
- Data di deposito
- 26 giugno 1962
- Data di decisione
- 7 giugno 1962
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:67
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 40 del 30 giugno 1956
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 424 del 16 maggio 1960
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 356 del 18 febbraio 1961
- art. 10, decreto legislativo luogotenenziale n. 348 del 19 ottobre 1944
Parametri
- art. 22, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 43, statuto regione Sicilia
- comma 3, disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
- comma 2, disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 1572
La Corte costituzionale puo', data la natura del giudizio incidentale di legittimita' che si svolge in piena autonomia da quello principale e indipendentemente dall'impulso di parte, sollevare d'ufficio, in un procedimento per conflitto di attribuzione, la questione di legittimita' costituzionale di una norma decisiva per la risoluzione del conflitto.
Massima n. 1573
L'indagine sulla legittimita' costituzionale di una legge regionale non e' preclusa dal fatto che il giudizio principale e' costituito tra le stesse parti che avrebbero potuto sollevare, in via principale, la stessa questione di legittimita' costituzionale; la mancata impugnativa, in via principale, di una legge lesiva dell'ordinamento giuridico non puo' eliminare la possibilita' di difendere, sia pure in via incidentale, le posizioni giuridiche di cui le stesse parti sono titolari, in quanto soggetti all'ordinamento stesso. Con ordinanza n. 22 del 1960 questa Corte sollevava, in via incidentale e ad istanza di parte in un giudizio per conflitto di attribuzione, la questione della legittimita' costituzionale delle disposizioni legislative in base alle quali il conflitto doveva essere risolto. A maggior ragione la questione puo' sollevarsi d'ufficio, data la natura del procedimento costituzionale, che si svolge in piena autonomia dal giudizio principale (art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) e indipendentemente dall'impulso da parte; ne' vi ostano le disposizioni degli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Vedi: Ord. 22/1960.
Massima n. 1574
Un trasferimento di competenza da un organo statale ad un organo regionale siciliano in materia tributaria, ed in modo particolare per l'imposta generale sull'entrata, con il conseguente passaggio di funzioni e di uffici della organizzazione statale alla Regione, non puo' avvenire che con una legge dello Stato, non essendo ammissibile che a questo siano sottratte funzioni ed organi con atto unilaterale dell'Assemblea siciliana. Tale principio gia' altre volte affermato dalla Corte, e' sancito dalla disposizione VIII, comma 2x e 3x delle norme transitorie della Costituzione, la quale stabilisce che "leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali alle Regioni..... nonche' di funzionari dello Stato". Pertanto - in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano - e' viziata di illegittimita' costituzionale la legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, che trasferisce all'Assessore regionale per le finanze la facolta' prevista dall'articolo 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, e successive modificazioni per il Ministro delle finanze (determinazioni di speciali regimi di imposizione nell'imposta generale sull'entrata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, che trasferisce all'Assessore regionale per le finanze la facoltà prevista dall'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, e successive modificazioni, riguardante provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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