Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1962

Corte cost., sent. 14 giugno 1962, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/1962
Data di deposito
14 giugno 1962
Data di decisione
7 giugno 1962
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:56

Norme oggetto del giudizio

  • circolare della regione siciliana n. 2035 del 13 giugno 1961

Parametri

  • art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 1551

Quando il provvedimento che da' luogo al conflitto di attribuzione non e' stato notificato, il termine per proporre il ricorso decorre dalla data in cui il ricorrente afferma di averne avuto effettiva notizia. Spetta a chi contesta tale data fornire la prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato in epoca anteriore al termine stabilito dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Vedi: n. 36/1960 A e 17/1962 A.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale della Regione siciliana,

dichiara la competenza dello Stato a provvedere nella materia riguardante la imposta di consumo sui materiali da costruzione, oggetto della circolare dell'Assessore regionale per i lavori pubblici del 1 settembre 1961, n. 2864;

annulla, in conseguenza, la detta circolare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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