Corte costituzionale
Sentenza n. 55/1962
Corte cost., sent. 14 giugno 1962, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/1962
- Data di deposito
- 14 giugno 1962
- Data di decisione
- 7 giugno 1962
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Cosatti
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:55
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 16 del 18 agosto 1961
- legge della Regione siciliana n. 1 del 7 febbraio 1962
- legge della Regione siciliana del 19 dicembre 1961
- legge della Regione siciliana n. 40 del 12 settembre 1960
Parametri
- art. 14, lett.q, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 1550
La legge regionale siciliana 7 febbraio 1962 n. 1 che si presenta strettamente connessa con le leggi regionali 12 settembre 1960, n. 40, e 18 agosto 1961, n. 16 - contrasta in modo insanabile con i principi affermati e i punti stabiliti dalla Corte nelle sentenze n. 17 del 1961 e n. 14 del 1962 in base ai quali non e' dato alla Regione siciliana esercitare la potesta' legislativa di cui all'art. 14, lett. q, dello Statuto speciale, creando un proprio apparato di amministrazione finanziaria e disponendo sullo stato giuridico ed economico degli impiegati da destinarvi, senza la emanazione di norme di attuazione in materia. Con la legge n. 1 del 1962, disponendosi che al personale assunto temporaneamente per mansioni connesse con i servizi delle finanze e del demanio deve essere corrisposto il trattamento economico fissato per le qualifiche iniziali delle carriere del personale statale soltanto secondo il titolo di studio posseduto e non piu' in relazione al titolo di studio e alle mansioni effettivamente esplicate (come era stabilito nell'art. 2 della precedente legge 12 settembre 1960, n. 40), si viene sostanzialmente ad anticipare una sistemazione del personale in parola, selezionandolo sia pure - allo stato delle cose - sotto il solo profilo economico, nelle varie categorie di un ruolo inesistente e che non puo' per ora essere congegnato ed attuato senza contraddire i criteri fissati dalla Corte nella sentenza n. 14 del 1962. Cfr.: 14/1962.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 dicembre 1961 concernente "Modifica dell'art. 2 della legge 12 settembre 1960, n. 40", promulgata come legge 7 febbraio 1962, n. 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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