Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1962

Corte cost., sent. 14 giugno 1962, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1962
Data di deposito
14 giugno 1962
Data di decisione
5 giugno 1962
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:52

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
  • art. 82, e ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960

Parametri

  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 1544

La questione di legittimita' costituzionale sollevata da un Consiglio comunale, nei casi preveduti dagli artt. 82 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (riprodotti nel T.U. della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3) e' inammissibile, quando dal testo della deliberazione non risulti che davanti al consiglio si sia costituito un rapporto processuale secondo le norme stabilite per il contenzioso elettorale, ma, per contro, emergono elementi tali da escludere che sia stato instaurato un procedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e nell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87.

Massima n. 1545

L'accertamento dei presupposti processuali, stabiliti con disposizione inderogabile dagli artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1; 1 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, relativamente di giudizi incidentali di legittimita' costituzionale, e' pregiudiziale ad ogni altra indagine. Ha pertanto carattere pregiudiziale l'accertare la natura giurisdizionale dell'organo che ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale. (Nella specie: si e' affermata la pregiudizialita' dell'accertamento della natura giurisdizionale dei consigli comunali nei casi nei quali sono chiamati a deliberare in materia di contenzioso elettorale, a norma degli artt. 82 e segg. del T.U. 16 maggio, n. 570).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, sollevata con la deliberazione del Consiglio comunale di Ucria n. 13 del 21 marzo 1961.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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