Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1962
Corte cost., sent. 7 giugno 1962, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1962
- Data di deposito
- 7 giugno 1962
- Data di decisione
- 29 maggio 1962
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:46
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento cip n. 941 del 29 agosto 1961
Parametri
- art. 5, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 10, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 1521
Lo speciale trattamento del regime delle acque pubbliche nella Regione Trentino-Alto Adige, reso necessario dalla sua configurazione geografica, risponde all'esigenza di contemperare gli interessi della Regione con quelli sia delle altre Regioni nelle quali si riversano i corsi di acqua che in esse sorgono o scorrono, e sia dall'intera economia nazionale la quale deve potersi giovare dell'utilizzazione dell'energia elettrica ovunque essa sia prodotta. La disciplina che ne e' risultata si differenzia da quella delle altre Regioni a statuto speciale in quanto nel Trentino-Alto Adige le acque pubbliche, a qualunque uso destinate, continuano a far parte del demanio statale, e la Regione manca di potesta' legislativa esclusiva in materia, possedendo solo quella concorrente, che viene dall'art. 5, n. 5, dello statuto riferita genericamente alla "utilizzazione delle acque stesse". La delimitazione dell'ambito entro il quale quest'ultimo potere e' da circoscrivere risulta dalle successive disposizioni degli artt. 9 e 10 dello stesso statuto.
Massima n. 1522
L'inciso dell'art. 14 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 574 del 1951) per cui il prezzo di cessione agli utenti dell'energia (art. 10, commi primo e secondo, dello Statuto speciale) deve "di regola" coincidere con il prezzo economico, senza in ogni caso poter superare quello fissato dallo Stato per le Regioni limitrofe; non puo' essere interpretato nel senso che rientra nella competenza regionale la disciplina dei prezzi di cessione della quantita' di energia diversa da quella prevista dall'art. 10. Detto inciso serve a circoscrivere l'esercizio della potesta' riconosciuta alla Regione per l'energia rientrante nel quantitativo previsto dal citato art. 14. Il prezzo al quale ha riguardo il secondo periodo del primo comma dell'art. 10 non puo' riferirsi ad un'energia che non sia quella considerata nel periodo immediatamente precedente, data la correlazione esistente fra l'uno e l'altro.
Massima n. 1523
L'imposizione di un limite massimo del prezzo di cessione dell'energia, non sorpassabile dalla Regione Trentino-Alto Adige, e' disposta dall'art. 14 delle norme di attuazione dello Statuto speciale con riferimento ai prezzi stabiliti per le Regioni limitrofe, dato che per queste la contiguita' con la stessa parte dell'arco alpino nel quale e' compreso il Trentino-Alto Adige determina una somiglianza, oltre che di condizioni idro-orografiche, di esigenze economiche, tale da richiedere un coordinamento nelle tariffe dell'energia di cui esse beneficiano, salvo il piu' ampio coordinamento possibile ad essere realizzato su piano nazionale.
Massima n. 1524
Il richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 14 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 574 del 1951) alle leggi statali relative al blocco ed alla fornitura dell'energia elettrica non esclude l'applicabilita' di quella parte delle leggi stesse riguardanti i prezzi, essendo vero, al contrario, che la funzione propria delle leggi sul blocco e' stata precisamente - oltre che di prorogare i contratti in corso - di precludere ogni maggiorazione dei prezzi o piu' in generale di affidare ad apposito organo (il C.I.P.) la disciplina dei prezzi di determinati generi o prodotti, onde farli corrispondere all'esigenze di pubblico interesse, come risulta esplicitamente nel testo dei decreti che hanno regolato la materia.
Massima n. 1525
L'attivita' del C.I.P. che (piu' particolarmente nel campo dell'energia idroelettrica) ebbe ad operare nel senso di consentire progressivi aumenti delle tariffe e dei prezzi vigenti nel 1942, si e' poi svolta verso una sempre maggiore unificazione delle tariffe stesse, secondo risulta in modo piu' specifico dal D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896, che previde la possibilita' della istituzione delle "casse di conguaglio", allo scopo di ovviare alla preesistente disparita' di prezzi-base fra Regione e Regione. Unificazione che corrisponde ad esigenze indeclinabili della politica nazionale dell'energia sempre piu' avvertite nelle fasi di crescente attivita' produttiva, e che ha trovato un suo progressivo completamento prima con il provvedimento del C.I.P. n. 620 del 1956 e poi con il successivo provvedimento n. 491 del 1961. Tale unificazione in nessun modo puo' compromettere gli interessi delle Regioni e, nella specie, della Regione Trentino-Alto Adige poiche' essa si effettua mediante la imposizione di tariffe massime, sicche' rimane alla Regione Trentino-Alto Adige la possibilita' di scendere al di sotto di queste per l'uso dell'energia di sua spettanza, mentre per le attivita' economiche diverse da quelle in cui all'art. 10 le agevolazioni rivolte ad attrarre iniziative economiche nel territorio della Regione potranno avere altro contenuto.
Massima n. 1526
Il concetto di "utilizzazione" di cui al n. 5 dell'art. 5 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige comprende la determinazione dei vari modi di sfruttamento delle acque (forza motrice, irrigazione, alimentazione, bonifica per colmata), nonche' la determinazione dei canoni a carico dei concessionari. Non comprende la fissazione dei prezzi dell'acqua e dell'energia da esse derivata ai singoli utenti. Tali prezzi sono oggetto di libera contrattazione fra utenti e concessionari, salvo che si ritenga necessario limitare tale liberta' per soddisfare pubblici interessi secondo la valutazione che ne faccia l'autorita' competente; la quale non e' necessariamente quella che dispone circa i modi di utilizzazione, e che, comunque, provvede in virtu' di poteri diversi; poteri attribuiti alla Regione Trentino-Alto Adige, in quanto svolge funzioni integrative dello Statuto (art. 14 norme attuazione D.P.R. n. 574 del 1951).
Massima n. 1527
La competenza ad adottare misure per incrementare la produzione industriale di cui al n. 3 dell'art. 5 dello Statuto Trentino-Alto Adige non puo' essere considerata illimitata, bensi' contenuta nei confini che sono da desumere dal sistema. L'identificazione dell'ambito da assegnare ad ognuna delle materie disciplinabili con leggi regionali, quali risultano elencate nei vari Statuti, deve effettuarsi sulla base di valutazioni obiettive del contenuto proprio di dette leggi, tenendo presente solo la diretta inerenza a queste delle misure adottabili dalla Regione, e non gia' la connessione che, in via indiretta, possa riscontrarsi fra le une e le altre quando si faccia riferimento ai fini perseguiti (cfr. sentenze Corte costituzionale n. 124 del 1957, 2 e 32 del 1960). Altrimenti non si potrebbe tracciare una linea di demarcazione con le competenze statali, necessaria a salvaguardia dell'unita' dell'ordinamento cui la stessa struttura regionale, secondo l'intento del Costituente, deve concorrere.
Massima n. 1528
La normazione regionale di cui all'art. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in quanto a carattere concorrente, rimane limitata dai principi discendenti dalle leggi dello Stato e cosi', in particolare, da quelli che derivano dalle norme legislative che, nel dare vita al C.I.P. e nello stabilirne i poteri, hanno inteso raggiungere l'intento di conferire ai prezzi da esso determinati efficacia per tutto il territorio dello Stato.
Massima n. 1529
Spetta allo Stato la competenza esercitata con il provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 con cui il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto l'unificazione delle tariffe elettriche in tutto il territorio nazionale. Pertanto, va respinta la domanda di annullamento di tale provvedimento avanzata dalla Regione Trentino-Alto Adige.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettare allo Stato la competenza esercitata con il provvedimento emesso il 29 agosto 1961 dal Comitato interministeriale dei prezzi, impugnato con il ricorso della Regione Trentino-Alto Adige indicato in epigrafe, che ha disposto l'unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale;
respinge, in conseguenza, la domanda di annullamento dello anzidetto provvedimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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