Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1962

Corte cost., sent. 14 febbraio 1962, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/1962
Data di deposito
14 febbraio 1962
Data di decisione
6 febbraio 1962
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:4

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 1366 del 29 giugno 1929
  • art. 8, legge n. 1366 del 29 giugno 1929
  • art. 6, legge n. 1366 del 29 giugno 1929
  • art. 5, legge n. 1366 del 29 giugno 1929
  • art. 7, legge n. 1366 del 29 giugno 1929

Parametri

Massime

Massima n. 1419

L'art. 41 Cost., pur affermando la liberta' dell'iniziativa economica privata, consente l'apposizione di limiti al suo esercizio subordinandola ad una duplice condizione; richiedendo cioe', sotto l'aspetto sostanziale, che essi corrispondano all'utilita' sociale, e sotto quello formale, che ne sia effettuata la disciplina per opera della legge.

Massima n. 1420

Le restrizioni al diritto di tenere bovini idonei alla riproduzione, quando non sia stata previamente accertata la loro capacita' alla procreazione di soggetti selezionati (articolo 4 legge 29 giugno 1929, n. 1366), corrispondono a fini di utilita' sociale. L'incremento quantitativo ed il miglioramento genetico del bestiame bovino garantiscono la soddisfazione degli interessi sociali collegati alla massima utilizzazione del bestiame stesso in tutte le varie forme in cui essa si rende possibile, mirando a conciliare l'esigenza del piu' elevato rendimento con quella del minor costo dei prodotti stessi. Per il conseguimento di tali finalita' e' necessario l'intervento della pubblica autorita' per accertare sia l'immunita' dei riproduttori da malattie atte a compromettere la salute della prole, sia il possesso da parte loro dei caratteri che ne assicurino una razionale selezione.

Massima n. 1421

La riserva di legge di cui all'art. 41, comma ultimo, Cost. deve ritenersi necessaria anche per l'emanazione delle misure di cui al comma precedente dello stesso art. 41. Cio' si desume tanto dai principi generali informatori dell'ordinamento democratico (secondo i quali per ogni limite ai diritti dei cittadini occorre il consenso dell'organo che trae da costoro la propria diretta investitura), quanto dall'esigenza che la valutazione relativa alla convenienza dell'imposizione di uno o di altro limite sia effettuata avendo presente il quadro complessivo degli interventi statali nell'economia, inserendolo armonicamente in esso. Pertanto cio' compete al Parlamento, quale organo da cui emana l'indirizzo politico generale dello Stato. E' tuttavia da precisare che, riferendosi i limiti di cui si tratta, a diritti su mezzi o su attivita' rivolti alla produzione economica, la riserva di legge di cui all'art. 41 non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto normativo del Parlamento, dovendosi ritenere sufficiente che questo determini i criteri e le direttive idonee a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidate al governo, evitando che esse si svolgano in modo assolutamente discrezionale. Cfr.: 50/1957, 103/1957 C, 47/1958 B, 52/1958.

Massima n. 1422

L'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, non soddisfa alla condizione della riserva di legge poiche' null'altro dispone se non il rinvio ai regolamenti ministeriali per la determinazione delle condizioni e procedure degli interventi rivolti a circoscrivere l'autonomia dei singoli in ordine alla proprieta' e disponibilita' dei bovini. I successivi articoli 5, 6, 7, lungi dallo specificare, sia pure genericamente, criteri idonei a dirigere l'attivita' della p.a., si limitano semplicemente a indicare - ed in termini molto vaghi - l'oggetto della regolamentazione affidata al potere esecutivo. Pertanto, l'art. 4 della legge n. 1366 e' incostituzionale. In applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, deve altresi' dichiararsi l'illegittimita' costituzionale anche degli artt. 5, 6, 7, 8, della medesima legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, in riferimento all'art. 41, secondo comma, della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366;

dichiara in conseguenza, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale degli artt. 5, 6 (modificato dall'art. 1 R.D.L. 15 gennaio 1931, n. 118), 7 e 8 della legge predetta n. 1366 del 1929.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI

MARIO COSATTI FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze