Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1962

Corte cost., sent. 19 aprile 1962, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/1962
Data di deposito
19 aprile 1962
Data di decisione
10 aprile 1962
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gaspare Ambrosini
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge provincia Bolzano n. 8 del 24 luglio 1957
  • art. 11, legge provincia Bolzano n. 8 del 24 luglio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 1504

La potesta' di emanare norme legislative in materia di tutela del paesaggio, attribuita alle Provincie di Trento e Bolzano dall'art. 11, n. 7, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e' sottoposta ai limiti prescritti in generale dall'art. 4 dello stesso Statuto, e deve, quindi, esercitarsi in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Tra tali limiti e' quello discendente dal principio della unita' e indivisibilita' della Repubblica, affermato dall'art. 5 della Costituzione, e dalla necessita' fondamentale attinente alla esistenza e difesa dello Stato che sta a base della solenne proclamazione dell'art. 52: "La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino".

Massima n. 1505

Le strade che l'autorita' militare costruisce, con potere di sua natura discrezionale, a scopo militare, rientrano nella categoria delle "opere destinate alla difesa nazionale". Pertanto, le disposizioni dell'art. 11 della legge della Provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 (per le quali nel caso di apertura di strade, il Presidente della Giunta provinciale, allo scopo di evitare pregiudizi all'armonia naturale del paesaggio, ha facolta' di prescrivere distanze, misure e varianti), data la eccezione stabilita nell'ultimo comma dello stesso articolo per le opere destinate alla difesa nazionale, non si applicano alle strade militari. Altrettanto dicasi per le disposizioni dell'art. 17 della stessa legge, per cui i provvedimenti relativi ad opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilita', dello Stato e della Regione, sono adottati di concerto con le amministrazioni interessate. Non costituiscono, quindi, invasione della sfera di competenza della Provincia di Bolzano i provvedimenti con i quali si e' disposta, nell'agosto del 1961, la costruzione di una strada militare sull'Alpe di Siusi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la competenza dello Stato alla costruzione della strada militare sull'Alpe di Siusi;

respinge, pertanto, il ricorso presentato dalla Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

Testo integrale

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