Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1962
Corte cost., sent. 19 aprile 1962, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1962
- Data di deposito
- 19 aprile 1962
- Data di decisione
- 10 aprile 1962
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge provincia Bolzano n. 8 del 24 luglio 1957
- art. 11, legge provincia Bolzano n. 8 del 24 luglio 1957
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 52, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 1504
La potesta' di emanare norme legislative in materia di tutela del paesaggio, attribuita alle Provincie di Trento e Bolzano dall'art. 11, n. 7, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e' sottoposta ai limiti prescritti in generale dall'art. 4 dello stesso Statuto, e deve, quindi, esercitarsi in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Tra tali limiti e' quello discendente dal principio della unita' e indivisibilita' della Repubblica, affermato dall'art. 5 della Costituzione, e dalla necessita' fondamentale attinente alla esistenza e difesa dello Stato che sta a base della solenne proclamazione dell'art. 52: "La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino".
Massima n. 1505
Le strade che l'autorita' militare costruisce, con potere di sua natura discrezionale, a scopo militare, rientrano nella categoria delle "opere destinate alla difesa nazionale". Pertanto, le disposizioni dell'art. 11 della legge della Provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 (per le quali nel caso di apertura di strade, il Presidente della Giunta provinciale, allo scopo di evitare pregiudizi all'armonia naturale del paesaggio, ha facolta' di prescrivere distanze, misure e varianti), data la eccezione stabilita nell'ultimo comma dello stesso articolo per le opere destinate alla difesa nazionale, non si applicano alle strade militari. Altrettanto dicasi per le disposizioni dell'art. 17 della stessa legge, per cui i provvedimenti relativi ad opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilita', dello Stato e della Regione, sono adottati di concerto con le amministrazioni interessate. Non costituiscono, quindi, invasione della sfera di competenza della Provincia di Bolzano i provvedimenti con i quali si e' disposta, nell'agosto del 1961, la costruzione di una strada militare sull'Alpe di Siusi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la competenza dello Stato alla costruzione della strada militare sull'Alpe di Siusi;
respinge, pertanto, il ricorso presentato dalla Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
Testo integrale
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