Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1962
Corte cost., sent. 10 aprile 1962, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1962
- Data di deposito
- 10 aprile 1962
- Data di decisione
- 4 aprile 1962
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:33
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro del tesoro del 12 aprile 1961
- art. 38, statuto Regione Trentino Alto Adige
- art. 25, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
Parametri
- art. 2, legge n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 1495
L'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento e in attuazione del disposto dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, espressamente stabilisce, nel terzo comma, che il ricorso per conflitto di attribuzione e' proposto "per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa". Attesa l'importanza dell'atto e gli effetti costituzionali e amministrativi che questo puo' produrre, la deliberazione della Giunta si pone come esigenza non soltanto formale, ma sostanziale ed inderogabile (correlativamente a quanto prescritto per la proposizione del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale da parte dello Stato, subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri). Pertanto e' inammissibile il ricorso per il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione in difetto della preventiva deliberazione della Giunta regionale, salvo che particolari disposizioni dettate al riguardo dallo Statuto della Regione consentano in casi di urgenza al Presidente della Regione di sostituirsi alla Giunta (art. 48 n. 7 St. spec. T.A.A.). Cfr.: Sent. n. 57/1957.
Massima n. 1496
La disposizione dell'art. 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, che prevede la preventiva deliberazione della Giunta regionale per il ricorso del Presidente della Regione per conflitto di attribuzione con lo Stato e con altra Regione non e' dissimile da quella adoperata dagli articoli 31 e 32 della stessa legge, che richiedono inderogabilmente la previa deliberazione dei competenti organi collegiali per la proposizione dei ricorsi di legittimita' costituzionale ivi previsti; ne', d'altra parte, la pronuncia della Corte in materia di conflitti di attribuzione ha minore importanza di quelle emesse ai sensi dei citati artt. 31 e 32. La legge non prevede, inoltre, una facolta' generale degli organi rappresentativi regionali di proporre i ricorsi salvo ratifica degli organi collegiali in caso di urgenza, e cio' e' indizio di volonta' contraria del legislatore, il quale si e' limitato a dettare solo disposizioni speciali e tassative in materia con l'art. 25 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e con l'art. 38 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Deve, pertanto, ritenersi imprescindibile l'esigenza della previa deliberazione del ricorso per conflitto di attribuzione da parte del Presidente della Giunta stessa.
Massima n. 1497
Ai fini della proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione da parte del Presidente regionale la norma dell'art. 39 comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, impone in via preventiva ed in modo inderogabile la deliberazione della Giunta regionale. Non vale invocare l'impossibilita' di deliberazione della Giunta (nella specie, della Giunta regionale siciliana) per mancanza del numero legale e la ratifica dell'operato del Presidente ad opera della nuova Giunta, eletta in luogo di quella dimissionaria. Anzi, l'aver convocato la Giunta, per quanto dimissionaria, per deliberare, fra l'altro, la proposizione di ricorsi per conflitto di attribuzione, implica il riconoscimento, anche in tale situazione, della necessita' della delibera, mentre dalla mancanza del numero legale potrebbe anche dedursi una volonta' contraria a produrre i ricorsi. Pertanto, la successiva ratifica della nuova Giunta non fa venir meno la violazione della predetta norma, e la conseguente inammissibilita' del ricorso irritualmente proposto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui ricorsi, indicati in epigrafe, promossi dal Presidente della Regione siciliana contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conflitto di attribuzione fra la Regione e lo Stato, sorto a seguito dei decreti del Ministro del tesoro con i quali erano stati nominati i liquidatori della Cassa rurale "San Giuseppe" di Mezzoiuso, della Cooperativa agricola di Roccamena e della Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba:
dichiara inammissibili i ricorsi stessi, ai sensi del disposto del terzo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per difetto della preventiva deliberazione della Giunta regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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