Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1962

Corte cost., sent. 10 aprile 1962, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/1962
Data di deposito
10 aprile 1962
Data di decisione
4 aprile 1962
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:33

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro del tesoro del 12 aprile 1961
  • art. 38, statuto Regione Trentino Alto Adige
  • art. 25, legge n. 62 del 10 febbraio 1953

Parametri

  • art. 2, legge n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 1495

L'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento e in attuazione del disposto dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, espressamente stabilisce, nel terzo comma, che il ricorso per conflitto di attribuzione e' proposto "per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa". Attesa l'importanza dell'atto e gli effetti costituzionali e amministrativi che questo puo' produrre, la deliberazione della Giunta si pone come esigenza non soltanto formale, ma sostanziale ed inderogabile (correlativamente a quanto prescritto per la proposizione del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale da parte dello Stato, subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri). Pertanto e' inammissibile il ricorso per il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione in difetto della preventiva deliberazione della Giunta regionale, salvo che particolari disposizioni dettate al riguardo dallo Statuto della Regione consentano in casi di urgenza al Presidente della Regione di sostituirsi alla Giunta (art. 48 n. 7 St. spec. T.A.A.). Cfr.: Sent. n. 57/1957.

Massima n. 1496

La disposizione dell'art. 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, che prevede la preventiva deliberazione della Giunta regionale per il ricorso del Presidente della Regione per conflitto di attribuzione con lo Stato e con altra Regione non e' dissimile da quella adoperata dagli articoli 31 e 32 della stessa legge, che richiedono inderogabilmente la previa deliberazione dei competenti organi collegiali per la proposizione dei ricorsi di legittimita' costituzionale ivi previsti; ne', d'altra parte, la pronuncia della Corte in materia di conflitti di attribuzione ha minore importanza di quelle emesse ai sensi dei citati artt. 31 e 32. La legge non prevede, inoltre, una facolta' generale degli organi rappresentativi regionali di proporre i ricorsi salvo ratifica degli organi collegiali in caso di urgenza, e cio' e' indizio di volonta' contraria del legislatore, il quale si e' limitato a dettare solo disposizioni speciali e tassative in materia con l'art. 25 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e con l'art. 38 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Deve, pertanto, ritenersi imprescindibile l'esigenza della previa deliberazione del ricorso per conflitto di attribuzione da parte del Presidente della Giunta stessa.

Massima n. 1497

Ai fini della proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione da parte del Presidente regionale la norma dell'art. 39 comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, impone in via preventiva ed in modo inderogabile la deliberazione della Giunta regionale. Non vale invocare l'impossibilita' di deliberazione della Giunta (nella specie, della Giunta regionale siciliana) per mancanza del numero legale e la ratifica dell'operato del Presidente ad opera della nuova Giunta, eletta in luogo di quella dimissionaria. Anzi, l'aver convocato la Giunta, per quanto dimissionaria, per deliberare, fra l'altro, la proposizione di ricorsi per conflitto di attribuzione, implica il riconoscimento, anche in tale situazione, della necessita' della delibera, mentre dalla mancanza del numero legale potrebbe anche dedursi una volonta' contraria a produrre i ricorsi. Pertanto, la successiva ratifica della nuova Giunta non fa venir meno la violazione della predetta norma, e la conseguente inammissibilita' del ricorso irritualmente proposto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui ricorsi, indicati in epigrafe, promossi dal Presidente della Regione siciliana contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conflitto di attribuzione fra la Regione e lo Stato, sorto a seguito dei decreti del Ministro del tesoro con i quali erano stati nominati i liquidatori della Cassa rurale "San Giuseppe" di Mezzoiuso, della Cooperativa agricola di Roccamena e della Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba:

dichiara inammissibili i ricorsi stessi, ai sensi del disposto del terzo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per difetto della preventiva deliberazione della Giunta regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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