Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1962

Corte cost., sent. 14 febbraio 1962, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1962
Data di deposito
14 febbraio 1962
Data di decisione
6 febbraio 1962
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Manca
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:3

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 36 del 31 maggio 1961

Parametri

  • art. 27, ultimo co., norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
  • art. 38, legge n. 85 del 11 marzo 1953
  • art. 22, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
  • art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 1416

La rinunzia degli atti del giudizio, di cui all'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative, 16 marzo 1956, per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, incide esclusivamente sul processo e, qualora sia accettata, ne produce la estinzione, mentre la dichiarazione che e' cessata la materia del contendere costituisce pronunzia attinente all'oggetto della controversia e percio' non trova impedimento nella norma citata, ne' nell'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La norma dell'art. 27 delle Norme integrative, deve essere intesa come temperamento del divieto contenuto nel precedente art. 22, relativo ai giudizi di legittimita' costituzionale promossi in via incidentale, che esclude, dato il carattere particolare di tali giudizi, che in essi possano applicarsi gli istituti processuali della sospensione, della interruzione, e dell'estinzione, anche quando, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorita' giurisdizionale. Temperamento che si giustifica con la considerazione che i giudizi di legittimita' costituzionale in via principale e quelli per conflitto di attribuzione, sono promossi soltanto su istanza degli organi costituzionalmente qualificati, ai quali si e' coerentemente rimessa la valutazione circa l'opportunita', di fronte a situazioni sopravvenute, di desistere dal giudizio prima dell'emanazione della sentenza.

Massima n. 1417

L'art. 38 della legge n. 87 del 1953, nel disporre che la Corte investita di un conflitto di attribuzione dichiari a quale degli organi costituzionali spetti il potere in contestazione con il conseguente annullamento, se sia stato emanato, dell'atto viziato di incompetenza, presuppone sussistente una situazione di contrasto da dirimere, ma non esige che a siffatta statuizione si debba addivenire anche quando e' venuto meno l'oggetto stesso della controversia, e conseguentemente l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sull'appartenenza del potere. (Nella specie, l'impugnato d.P.reg.sic. 31 maggio 1961 era stato annullato con effetto dal giorno della sua emanazione da un successivo d.P.reg.sic. del 20 giugno 1961).

Massima n. 1418

Nel caso in cui venga sollevato conflitto rispetto ad un atto con efficacia immediata e limitata nel tempo, venuta meno nel corso del giudizio di competenza, va esclusa la possibilita' di dichiarare la cessazione della materia del contendere, trattandosi non gia' di annullamento dell'atto oggetto dell'impugnazione, ma di esaurimento degli effetti dell'atto, restando aperto il dibattito circa la spettanza del potere e permanendo di conseguenza l'interesse della parte ricorrente ad ottenere la decisione della Corte, con l'eventuale annullamento dell'atto emanato anche se ne e' cessato l'effetto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del decreto del Presidente della Regione siciliana del 31 maggio 1961, n. 36-A, contenente modifiche al regolamento sull'esercizio in Taormina delle attività della Società "A' Zagara".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI- FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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