Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1962

Corte cost., sent. 28 dicembre 1962, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
127/1962
Data di deposito
28 dicembre 1962
Data di decisione
13 dicembre 1962
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:127

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1133 del 27 giugno 1952

Parametri

  • art. 20, comma 1, statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett. e, statuto regione Sicilia
  • art. 20, comma 1, sec.parte, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 1696

In tema di legislazione regionale concorrente si devono conciliare gli interessi regionali con quelli nazionali, quali sono quelli presenti in ogni attivita' esercitata dalle aziende di credito. il sistema adottato dall'art. 9, comma 2x, del d.p.r. 27 giugno 1952, n. 1133 (contenente norme di attuazione in materia di credito e risparmio), risponde all'esigenza del controllo statale sull'attivita' creditizia attuandosi con strumenti diversi a seconda del funzionamento normale o anormale dell'impresa bancaria operante in Sicilia. Nella prima ipotesi i provvedimenti di autorizzazione e di nomina sono riservati all'assessore regionale, nella seconda si ha un piu' penetrante intervento dell'organo di vigilanza dell'attivita' creditizia e, fra l'altro, resta al Governatore della Banca d'Italia il potere di nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori, coi relativi comitati di sorveglianza. Tale sistema, nel suo complesso, non compromette l'autonomia regionale e la norma censurata non rappresenta una deviazione dai principi informatori delle disposizioni riguardanti il credito ed il risparmio, essendo diverso il compito di amministrare una azienda efficiente rispetto all'amministrazione di un'azienda dissestata o in condizioni analoghe a quelle che conducono al fallimento (liquidazione coatta amministrativa), ed apparendo normale che la scelta di commissari sottoposti a vigilanza sia demandata all'ente di vigilanza nazionale che resta, anche in Sicilia, la Banca d'Italia con il suo Governatore. Pertanto, e' manifestamente infondata la questione di legittimita', costituzionale, sollevata dalla ricorrente in sede di conflitto di attribuzione, del secondo comma dell'art. 9 succitato, sollevata in riferimento agli artt. 20, comma 1 e 17, lett. e), dello Statuto regionale siciliano.

Massima n. 1697

L'esercizio della potesta' amministrativa dello Stato da parte dell'organo della Regione richiede - come gia' affermato nella sentenza n. 83 del 1962 della Corte costituzionale - l'emanzione di direttive statali, che nel caso sono mancate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (contenente norme d'attuazione in materia di credito e risparmio), proposta dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 20, primo comma, e 17, lett. e, dello Statuto regionale siciliano;.

dichiara che spetta al Governatore della Banca d'Italia il potere di emanare provvedimenti a norma dei capi 2 e 3 del titolo VII della legge bancaria e, in particolare, di nominare i commissari liquidatori e il comitato di sorveglianza dei Monti di credito su pegno operanti esclusivamente in Sicilia, e respinge, pertanto, il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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