Corte costituzionale
Ordinanza n. 58/1962
Corte cost., ord. 14 giugno 1962, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 58/1962
- Data di deposito
- 14 giugno 1962
- Data di decisione
- 7 giugno 1962
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge della Regione siciliana n. 11 del 5 aprile 1952
- art. 6, legge n. 136 del 23 marzo 1956
- art. 84, n.6, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 9 del 9 giugno 1954
- art. 16, legge della Regione siciliana n. 3 del 9 marzo 1959
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 1555
Quando il giudice a quo abbia ritenuto rilevante, ai fini della decisione del giudizio principale, la questione di legittimita' costituzionale di una norma che sia stata sostituita con altra avente vigore prima della data dell'ordinanza di rinvio, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perche' proceda ad un nuovo esame della rilevanza. (Nella specie, era stata sollevata, in via incidentale, questione di legittimita' costituzionale nei confronti dello art. 14 della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11, riguardante "composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione siciliana". Tale norma era stata successivamente sostituita con lo art. 16 della legge siciliana 9 marzo 1959, n. 3, entrata in vigore prima della data dell'ordinanza di rinvio. Il giudice a quo aveva ritenuto ugualmente rilevante la questione di legittimita' costituzionale, sebbene sollevata nei confronti di una norma venuta meno prima che la causa fosse definita, e non aveva tenuto in considerazione il principio, accolto dalla Corte di cassazione, secondo il quale le norme che fanno cessare cause limitative della capacita' a ricoprire uffici pubblici sono di immediata attuazione ogni qualvolta la ineleggibilita' o la decadenza dalla carica per tali cause non sia stata accertata con sentenza passata al giudicato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze