Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1961

Corte cost., sent. 11 marzo 1961, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1961
Data di deposito
11 marzo 1961
Data di decisione
1° marzo 1961
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:9

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 9 del 9 giugno 1954
  • delibera legislativa Regione Siciliana del 17 maggio 1960
  • art. 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 14 maggio 1960

Parametri

  • art. 16, statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett.c, statuto regione Sicilia
  • art. 15, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 1178

La Regione siciliana ai sensi dell'art. 16 del suo Statuto, non puo' esercitare potesta' legislativa in materia di enti locali, riconosciutale dagli artt.14 lett. c e 15 dello stesso Statuto, se non in modo organico ed uniforme: la deroga, per un caso singolo, alla disciplina generale della materia (testo unico delle leggi comunali e provinciali 9 giugno 1954, n. 9; decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6) si risolve in un vizio di illegittimita' costituzionale. Pertanto e' consentita l'indagine, in sede di giudizio sulla costituzionalita' della legge regionale istitutiva di un nuovo Comune, circa la sussistenza nel caso concreto delle condizioni richieste dalle norme generali della materia. Tale indagine e' preclusa se la valutazione della sussistenza di una delle cennate condizioni sia stata rimessa al criterio discrezionale del legislatore e questi vi abbia proceduto in modo non arbitrario. (Nella specie era stata impugnata la legge regionale siciliana approvata il 17 maggio 1960, con cui veniva eretta in Comune autonomo la frazione Scillato del Comune di Collesano, e si deduceva, fra l'altro, dall'Avvocatura dello Stato, che il nuovo Comune non disponesse i mezzi adeguati per far fronte ai pubblici servizi. La Corte ha ritenuto che la sussistenza di questa condizione, richiesta dall'art. 7, n. 3, del decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6, debba essere accertata a giudizio insindacabile dello stesso legislatore regionale).

Massima n. 1179

Ciascun Comune gode - ed ha diritto di godere - di tutta l'autonomia prevista dalle leggi regionali fin dal momento della sua costituzione, e prima di avere un'amministrazione ordinaria. La formazione della pianta organica per l'amministrazione comunale, come risulta anche dalla disciplina generale della materia (art. 214, n. 1, decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6), costituisce manifestazione dell'autonomia garantita ai Comuni della Sicilia dall'art. 15 dello Statuto speciale della Regione (art. 214, n. 1, decreto legislativo regionale 29 ottobre 1955, n. 6). L'art. 3 della legge regionale siciliana approvata il 14 maggio 1960 e' illegittimo nella parte in cui dispone che l'organico del nuovo Comune di Scillato debba essere stabilito con decreto del Presidente della Regione, cioe' mediante provvedimento di un'autorita' amministrativa estranea al Comune.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art, 3 della legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 17 maggio 1960, recante: "Erezione a Comune autonomo della frazione Scillato del Comune di Collesano", nella parte in cui dispone che il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore all'amministrazione civile, procederà con suo decreto "a stabilire l'organico del personale del nuovo Comune".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.

Testo integrale

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