Corte costituzionale
Sentenza n. 74/1961
Corte cost., sent. 30 dicembre 1961, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/1961
- Data di deposito
- 30 dicembre 1961
- Data di decisione
- 19 dicembre 1961
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, legge n. 1397 del 27 novembre 1960
Parametri
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 76, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 1390
Gli organi regionali non possono esercitare competenze amministrative spettanti allo Stato sulla base di leggi vigenti in quanto, per il passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, occorre che per le singole materie siano dettate norme che lo dispongano e ne regolino le modalita'. La nomina degli organi provvisori delle Casse mutue malattie per gli esercenti attivita' commerciali, demandata ai Prefetti in ciascuna Provincia dall'art. 46 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e' di competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, del Commissario del Governo. Cio' in quanto nella materia regolata da tale legge, concernente la previdenza e le assicurazioni sociali, nella quale alla Regione spetta potesta' legislativa integrativa, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, non sono state emanate dalla Regione norme legislative integrative, ne' norme statali di attuazione che abbiano regolato il trasferimento ad organi regionali di potesta' amministrative attribuite dalla legge medesima ad organi dello Stato.
Massima n. 1391
L'art. 76, n. 3, dello Statuto con la locuzione "gia' demandati" non ha stabilito una discriminazione tra atti demandati da leggi anteriori o posteriori allo Statuto, con riferimento alla competenza dei Prefetti, quale era gia' delineata e stabilita dal generale ordinamento, ma ha inteso solo distinguere quanto di tale competenza restava al Commissario del Governo nella Regione, da quanto della competenza medesima veniva attribuito dallo Statuto o da altre leggi ad organi regionali o ad altri organi dello Stato. Conseguentemente, ove leggi statali, anche posteriori alla entrata in vigore dello Statuto, attribuiscano ai Prefetti nuovi compiti, questi devono intendersi spettanti nella Regione Trentino-Alto Adige al Commissario del Governo, salvo che, come testualmente dispone l'art. 76, n. 3, detti compiti non siano dallo Statuto o da altre leggi affidati a organi diversi. (Nella specie, la Corte ha dichiarato essere di competenza del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige la nomina degli organi provvisori delle Casse mutue malattie per gli esercenti attivita' commerciali prevista dall'art. 46 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente "assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la competenza del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige ad emanare i provvedimenti previsti dall'art. 46 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente la "assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali";
respinge, in conseguenza, il ricorso del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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