Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1961
Corte cost., sent. 30 dicembre 1961, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1961
- Data di deposito
- 30 dicembre 1961
- Data di decisione
- 19 dicembre 1961
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 343, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 343, comma 2, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
- art. 130, Costituzione
- art. 48, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 48, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 1386
Il sistema di autonomia e di decentramento cui, secondo la Costituzione e gli Statuti speciali, da' luogo l'ordinamento regionale, comprende la disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali. Tale disciplina, basata sull'art. 130 della Costituzione, e' contenuta in norme dei singoli Statuti e, in maniera organica, nella legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle Regioni a Statuto ordinario. Un'applicazione del principio di autonomia, su cui si fonda il sistema, e del criterio di decentramento, secondo cui la Costituzione vuole che sia esercitato il controllo sugli enti locali (art. 130), consiste nel carattere definitivo delle pronunzie degli organi a cui e' affidato il detto controllo. La impugnabilita' in via amministrativa di tali pronunzie, importerebbe una posizione di subordinazione gerarchica, quanto meno impropria, di tali organi, in contrasto con l'autonomia dell'ente a cui essi appartengono.
Massima n. 1387
L'attribuzione secondo lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 48, n. 5), alle Giunte provinciali, dei controlli che gli altri Statuti speciali hanno affidato alle Regioni (art. 46 Stat. Sar., art. 43 Stat. Valle d'Aosta) e' un aspetto della particolare autonomia attribuita alle Provincie di Trento e di Bolzano. Gli atti di controllo compiuti dalle dette Provincie, a norma dell'art. 48, n. 5, hanno pertanto carattere definitivo. Ne' dagli artt. 5 e 43, ne' da altre disposizioni dello Statuto per il Trentino-Alto Adige si possono desumere elementi sufficienti per una deroga all'anzidetto principio.
Massima n. 1388
Il secondo comma dell'art. 343 della legge comunale e provinciale del 1934, che ammette un ricorso in via gerarchica contro gli atti di controllo negativi o repressivi del Prefetto e della Giunta provinciale amministrativa sui provvedimenti degli enti autarchici, importando un vincolo di subordinazione gerarchica dell'ente cui gli organi di controllo appartengono, non e' applicabile nell'ordinamento regionale.
Massima n. 1389
Contro l'annullamento, da parte della Giunta provinciale di Bolzano, di una transazione di una azienda consorziale locale, non e' ammissibile un ricorso amministrativo alla Giunta regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Regione Trentino-Alto Adige decidere ricorsi proposti avverso atti di controllo adottati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige;
annulla per conseguenza la deliberazione della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 28 luglio 1960, n. 1311.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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