Corte costituzionale
Sentenza n. 72/1961
Corte cost., sent. 30 dicembre 1961, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/1961
- Data di deposito
- 30 dicembre 1961
- Data di decisione
- 19 dicembre 1961
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 71, legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- art. 7, dell'All.E, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
- legge n. 408 del 2 luglio 1949
Parametri
- art. 4, n.4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, n.14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, n.11, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 1382
L'occupazione di urgenza cui si riferisce il primo comma dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubbliche utilita', costituisce applicazione della norma generale racchiusa nell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; questa regola legittima gli atti di disposizione, della proprieta' privata immobiliare e mobiliare, quando urgenti necessita' di interesse pubblico lo richiedono. Sono parimenti da considerare specificazioni della predetta regola le numerose leggi sulle requisizioni in proprieta' per i mobili ed in uso per gli immobili, emanate al fine di disciplinare, con norme particolari, la procedura e gli effetti, per le esigenze belliche e post-belliche, e quelle vigenti circa le requisizioni in tempo di pace, per le esigenze militari e per il pronto soccorso in caso di disastri tellurici ed altri del genere.
Massima n. 1383
Le occupazioni di urgenza autorizzate dall'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono equipararsi, nella sostanza, a requisizioni in uso analoghe a quelle prevedute dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso, con le quali vengono ad avere in comune il presupposto, cioe' l'urgente necessita', a differenza delle occupazioni temporanee di immobili collegate alla esecuzione di un'opera di pubblica utilita'. Nelle accennate occupazioni d'urgenza non sono ricompresi, pero' tutti i casi di disposizione della proprieta' privata, in guisa da precludere l'applicabilita' dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Per quanto largamente interpretata, la norma dell'art. 71 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni deve ritenersi operante, per logico coordinamento del sistema, nell'ambito espressamente delimitato: tale norma autorizza la occupazione temporanea di beni immobili, per un fine determinato, in quanto cioe', sia necessaria per l'esecuzione delle opere (in largo senso) occorrenti nei casi di pubbliche calamita', negli altri casi di forza maggiore e di assoluta urgenza.
Massima n. 1384
L'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, ha un campo di applicazione piu' vasto di quello cui si riferisce l'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e, nell'ordinamento, funziona come norma di carattere generale e fondamentale che completa il sistema legislativo nella materia delle requisizioni ed e' applicabile qualora, per un pubblico interesse, si debba, in via d'urgenza, disporre della proprieta' privata mobiliare ed immobiliare. Posto cio' e' chiaro che il potere derivante dall'art. 7 spetta esclusivamente agli organi dello Stato, e che non puo' ritenersi trasferito alle autorita' regionali e provinciali, anche se si riconosce che queste possono emanare provvedimenti relativi all'occupazione temporanea della proprieta' privata, per la esecuzione di opere pubbliche o nei casi di calamita' naturali sulla base e nei limiti dell'art. 4, n. 4, e dell'art. 11, n. 14, dello Statuto speciale. Dal collegamento, inoltre, della disposizione dell'art. 7 con la legge 30 novembre 1950, n. 996, che attribuisce carattere definitivo ai provvedimenti emanati dai prefetti nell'esercizio dei poteri conferiti da detto articolo, risulta chiarito come l'accennata disposizione sia altresi', per se' stessa, attributiva agli organi dello Stato di poteri da esercitarsi nei casi di urgente necessita', non espressamente preveduti da altre norme legislative.
Massima n. 1385
Gli alloggi costruiti dall'Istituto autonomo case popolari di Bolzano costituiscono beni che concorrono a formare il patrimonio dell'Istituto, da assegnare in locazione o, con patto di futura vendita, alle categorie di soggetti indicati dalla legge; i quali beni, nonostante il vincolo derivante dalla destinazione ai fini assistenziali, restano di regola soggetti al regime della proprieta' privata, nel cui ambito e sotto certi aspetti, sono ricondotti anche dalla legge che li riguarda, poiche' consente, tra l'altro, che su di essi possano essere iscritte ipoteche. Salvo restando, con le relative limitazioni, la potesta' normativa e amministrativa attribuita dalle norme statutarie e di attuazione alle Provincie di Trento e di Bolzano nella materia delle case popolari, spetta comunque agli organi dello Stato il potere di emanare provvedimenti ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, anche nei confronti degli alloggi costruiti dall'I.A.C.P. di Bolzano. (Nella specie, viene dichiarata la competenza del Vice Commissario del Governo a requisire, per il periodo di un anno, alcuni alloggi non ancora assegnati, allo scopo di alloggiarvi con urgenza famiglie evacuate da abitazioni pericolanti e sgomberate con ordinanza del Sindaco di Bolzano. La provvisorieta' del provvedimento esclude che in essa possa ravvisarsi un'assegnazione a carattere continuativo di case popolari, ai sensi e per gli effetti preveduti dalle leggi che disciplinano la materia, ed esclude, pertanto, che vi sia stata invasione della sfera di competenza riservata alla Provincia, in base all'art. 11, n. 11, dello Statuto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta agli organi dello Stato il potere di emanare provvedimenti ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo, ed in particolare, riguardo ad alloggi costruiti dall'Istituto autonomo delle case popolari di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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