Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1961

Corte cost., sent. 22 dicembre 1961, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/1961
Data di deposito
22 dicembre 1961
Data di decisione
5 dicembre 1961
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:66

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 6 ottobre 1960
  • decreto luogotenenziale n. 1149 del 25 ottobre 1941
  • art. 13, regio decreto n. 1148 del 25 ottobre 1941
  • art. 29, regio decreto legge n. 239 del 29 marzo 1942

Parametri

  • statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, statuto regione Valle d'Aosta

Massime

Massima n. 1355

Considerate le differenze esistenti nei singoli Statuti speciali circa la competenza legislativa delle varie regioni, la mancata impugnazione, da parte dello Stato, di una legge di una Regione a Statuto speciale non influisce sull'ammissibilita' del ricorso contro una legge successiva, di contenuto identico, di altra Regione.

Massima n. 1356

La tassativa elencazione di materie contenuta negli Statuti speciali pone un limite alla competenza legislativa delle Regioni, che non consente l'emanazione di provvedimenti legislativi fuori dell'ambito di essa, anche se preordinati al conseguimento di finalita' inerenti alle dette materie.

Massima n. 1357

Le espressioni "agricoltura" e "industria e commercio" non sono state adoperate negli Statuti regionali in un senso comprensivo della disciplina delle societa'.

Massima n. 1358

La disciplina delle societa', in quanto attiene alla determinazione dei soggetti dell'ordinamento e delle loro strutture, e all'organizzazione dell'attivita' produttiva, forma una parte integrante e fondamentale dell'ordinamento giuridico. Essa pertanto non puo' essere che unitaria.

Massima n. 1359

Le competenze regionali su determinati istituti giuridici (usi civici, espropriazione per pubblica utilita') sono attribuite dalle norme statutarie con esplicita dizione.

Massima n. 1360

E' in potesta' delle Regioni regolare con un unico atto legislativo materie distintamente considerate dai singoli Statuti. In tale esercizio contestuale di distinte competenze la Regione non ha tuttavia poteri maggiori di quelli che non abbia valendosene separatamente.

Massima n. 1361

Nell'esercizio della potesta' legislativa di integrazione e di attuazione, che le spetta a norma dell'art. 3 dello Statuto speciale in materia di industria e commercio, non puo' la Regione della Valle d'Aosta derogare alle leggi della Repubblica.

Massima n. 1362

L'attivita' legislativa delle Regioni non puo' interferire nel sistema fiscale dello Stato, creando difformita' nella posizione contributiva dei cittadini e squilibrio nel sistema tributario generale. (Nella specie, le legge regionale valdostana 6 ottobre 1960, autorizzando l'emissione di azioni al portatore nella Regione derogava alla obbligatoria nominativita' delle azioni stabilite dallo Stato con D. Lgt. 25 ottobre 1941, n. 1148).

Massima n. 1363

La legge regionale valdostana 6 ottobre 1960, autorizzando l'emissione da parte di societa' di azioni al portatore, legittima nella Regione atti considerati come reati dalla legislazione dello Stato (R.D. 25 ottobre 1941, n. 1148, art. 13, art. 29 del R.D.L. 29 marzo 1942, n. 239) e implica l'esercizio di una potesta' legislativa in materia penale che la Regione sicuramente non ha.

Massima n. 1364

La legge della Valle d'Aosta 6 ottobre 1960, con la quale si autorizza la emissione di titoli azionari al portatore, non puo' farsi rientrare nelle materie di competenza legislativa della Regione, di cui all'art. 2 dello Statuto speciale. Se anche la legge potesse comprendersi nella materia dell'industria e commercio di cui all'art. 3 dello Statuto, esorbiterebbe egualmente dai poteri della Regione i quali, essendo in base a tale definizione di carattere integrativo e di attuazione, importerebbero molteplici deroghe alle leggi della Repubblica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta 6 ottobre 1960, riguardante l'autorizzazione all'emissione di azioni al portatore nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, in relazione agli artt. 2 e 3 Statuto speciale per la Regione della Valle d'Aosta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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