Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1961
Corte cost., sent. 28 novembre 1961, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1961
- Data di deposito
- 28 novembre 1961
- Data di decisione
- 28 novembre 1961
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 4 del 1° luglio 1947
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
Massime
Massima n. 1349
Quando dall'ordinanza di rimessione risulta in modo evidente, pur in mancanza di una espressa indicazione delle norme costituzionali assunte a parametro, il criterio in base al quale il giudice del processo principale ha proposto la questione di legittimita' costituzionale, questa non puo' essere dichiarata inammissibile. Cfr.: sent. n. 44/1959.
Massima n. 1350
La valutazione della rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale, proposta in via incidentale, rispetto al tema del giudizio principale, rientra nella competenza esclusiva del giudice a quo; e quando, dal testo dell'ordinanza di rimessione, risulti che tale valutazione e' stata compiuta ed e' esaurientemente motivata, non compete alla Corte accertare se la soluzione della questione sottoposta al suo esame sia o non necessaria ai fini della decisione della controversia. Cfr.: 30/1957 B, 42/1957 C.
Massima n. 1351
Compete alla Corte costituzionale risolvere le questioni di merito proposte dal giudice del processo penale principale, e anzitutto quelle concernenti la interpretazione delle norme ordinarie, delle quali e' stata posta in dubbio la legittimita' costituzionale; in particolare accertare se nella norma denunciata si debba ravvisare la posizione di un presupposto processuale di carattere assoluto, e quindi tale da condizionare l'esercizio dell'azione.
Massima n. 1352
L'art. 6 della legge regionale siciliana 1 luglio 1947, n. 4, secondo il quale "tutte le eventuali contestazioni saranno preliminarmente devolute per il tentativo di equo componimento a commissioni comunali..." prevede soltanto la istituzione di commissioni comunali di conciliazione, a disposizione delle parti onde facilitare i tentativi di componimento bonario delle controversie sulla ripartizione dei prodotti nei contratti agrari. Il fatto che in tale disposizione si usi l'avverbio "preliminarmente" non sembra di per se' argomento decisivo per concludere nel senso della improponibilita' della domanda giudiziale, nel caso in cui nessuna delle parti abbia sollecitato l'intervento della predetta commissione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione siciliana:
dichiara, nei sensi espressi nella motivazione, non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 6 della legge regionale siciliana 1 luglio 1947, n. 4, concernente la ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella e da foraggio, proposta con ordinanza 13 maggio 1960 della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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