Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1961

Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1961
Data di deposito
11 luglio 1961
Data di decisione
5 luglio 1961
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge provincia Bolzano n. 8 del 10 luglio 1960
  • art. 37, legge provincia Bolzano n. 8 del 10 luglio 1960
  • legge provincia Bolzano n. 8 del 10 luglio 1960
  • art. 3, ss., legge n. 1228 del 24 dicembre 1954
  • circolare della provincia di Bolzano del 12 settembre 1960

Massime

Massima n. 1333

L'art. 6 ed il successivo art. 37 della legge urbanistica della Provincia di Bolzano 10 luglio 1960, n. 8, non indicano i modi e gli strumenti attraverso i quali la Provincia puo' acquisire i dati relativi alla situazione di fatto sotto l'aspetto etnico e demografico, necessari per il piano provinciale di coordinamento urbanistico, non essendo detto in quegli articoli se la Provincia debba utilizzare rilevamenti gia' fatti da organi statali o non statali, o se debba o possa avviare essa stessa, direttamente o per mezzo di altri enti pubblici, un'indagine specifica.

Massima n. 1334

In materia di indagini statistiche non e' negato alla Provincia ogni potere; anzi si riconosce che, senza quelle indagini, molte volte la Provincia non potrebbe legiferare od amministrare nelle materie ad essa riservate. Peraltro, non si puo' riconoscere alla Provincia la potesta' di compiere o di imporre ad altri enti tutte le indagini che si ritengano utili all'attuazione della legge urbanistica: certe ricerche ed elaborazioni di dati statistici sono sottratte alla competenza della Provincia sia perche' toccano materie, su cui insistono anche interessi statali e non provinciali, sia perche' si svolgono in un campo che la Costituzione o la legge riservano allo Stato o ad enti diversi della Provincia.

Massima n. 1335

Per tradizione e per legge il censimento e' sempre opera dello Stato e il servizio anagrafico, pur essendo svolto da uffici comunali e anche nell'interesse dei Comuni, e' un servizio di Stato diretto dai Sindaci nella loro qualita' di ufficiali di Governo: lo stabiliscono anche la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'anagrafe, negli artt. 3 e segg., e il regolamento esecutivo 31 gennaio 1958, n. 136, nella parte finale dell'art. 48 ("servizi statali svolti dai Comuni"). Una lata interpretazione di quest'ultima norma non esclude che la vigilanza sulle anagrafi sia devoluta ad organi regionali o provinciali; ma, mentre cio' non e' avvenuto nel Trentino-Alto Adige (art. 76, n. 3, dello Statuto speciale), allo scopo occorre sempre un conferimento di poteri da parte dello Stato e non si puo' dimenticare che l'organo, se deve vigilare sulla raccolta di dati, per cio' stesso e' privo della potesta' di raccoglierli. Dalla legge del 1954 sull'anagrafe, per il tessuto e per lo spirito delle sue disposizioni, dalle leggi che l'hanno preceduta, dalla disciplina relativa allo stato civile e dalla pratica dei censimenti risulta inequivocabilmente che tutta la materia delle rilevazioni demografiche, intese come ricerche da farsi per scopi pubblici e da organi pubblici, e' riservata alla competenza dello Stato. I rilevamenti sul flusso migratorio da e per altre Provincie e sulla consistenza dei gruppi linguistici interessano direttamente anche lo Stato, perche' la migrazione e' un fenomeno che trascende l'ambito territoriale della Provincia ed e' proprio dello Stato il compito di disciplinare i delicati rapporti fra uomini e gruppi di diversa origine etnica. Pertanto alla Provincia di Bolzano non spetta compiere o far compiere indagini statistiche sullo stato e sul movimento della popolazione della Provincia e sulla consistenza dei diversi gruppi linguistici.

Massima n. 1336

La circolare diramata dalla Provincia di Bolzano il 12 settembre 1960 non e' un atto d'esercizio d'una potesta' della Provincia derivante dall'art. 37 della legge urbanistica provinciale del 10 luglio 1960, n. 8; ma anzi finisce per violare la norma contenuta nella seconda parte di quella disposizione. Infatti, i rilevamenti demografici non possono compiersi se non attivando uffici dello Stato, cosa che, in base alla medesima disposizione, deve essere preceduta da norme di attuazione. Per conseguenza la predetta circolare deve esser annullata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conflitto d'attribuzione tra lo Stato e la Provincia di Bolzano, sollevato con ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 17 novembre 1960, dichiara che non spetta alla Provincia di Bolzano compiere e far compiere indagini statistiche sullo stato e sul movimento della popolazione della Provincia e sulla consistenza dei diversi gruppi linguistici;

annulla, per conseguenza, la circolare diramata dalla Provincia di Bolzano il 12 settembre 1960.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - Avv. GIUSEPPE

CHIARELLI.

Testo integrale

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