Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1961
Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1961
- Data di deposito
- 11 luglio 1961
- Data di decisione
- 23 giugno 1961
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 323, regio decreto n. 148 del 4 febbraio 1915
- art. 7, decreto legislativo luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945
- deliberazione giunta regione Valle d'Aosta del 6 dicembre 1960
Parametri
- art. 43, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 44, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 1284
Ai fini dello scioglimento dei Consigli comunali il concetto di ordine pubblico e' quello che attiene soltanto alla sicurezza e alla quiete pubblica, in quanto la tutela costituzionale delle autonomie locali postula criteri restrittivi nella valutazione dei casi che legittimano lo scioglimento dei normali organi amministrativi degli enti. (Nella specie la Regione sosteneva che si dovesse accogliere una "accezione lata" del concetto di ordine pubblico, comprensiva non soltanto della tutela della quiete e della sicurezza pubblica, ma anche della tutela del buon funzionamento degli uffici pubblici e del prestigio degli organi amministrativi, si' da far rientrare nella nozione anche l'impossibilita' morale che l'organo preposto all'amministrazione di un ente locale - il Consiglio comunale - continui ad esercitare le funzioni allorche' la maggioranza dei suoi componenti risulti sottoposta a procedimento penale).
Massima n. 1285
Il primo comma dell'art. 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta attribuisce alla Regione il controllo sugli atti e non anche quello sugli organi. Il secondo comma dello stesso articolo, che demanda alla Giunta regionale la facolta' di sciogliere i consigli dei Comuni e degli altri enti locali, deve essere interpretato non come espressione ed applicazione di un principio generale, secondo cui tutti i poteri in questa materia spetterebbero alla Regione, ma come norma che deve essere inserita nel sistema tracciato dallo Statuto in ordine ai rapporti che in materia intercorrono fra Stato e Regione. Ai fini della interpretazione dell'art. 43 dello Statuto della Valle d'Aosta non giovano i sussidi dell'interpretazione letterale. Ne' giova il richiamo dell'art. 7 del D.L. Lgt. 7 settembre 1945, n. 545, sia perche' il sistema previsto dal citato decreto non e' stato trasportato di peso nello Statuto, sia perche' l'art. 43 dello stesso Statuto non contiene la specificazione che si leggeva nella disposizione del cit. D.L. Lgt. del 1945.
Massima n. 1286
L'art. 44 dello Statuto della Valle d'Aosta attribuisce al Presidente della Giunta regionale il compito di provvedere, per delegazione del Governo della Repubblica, al mantenimento dell'ordine pubblico. Il potere di scioglimento degli organi degli enti locali per motivi d'ordine pubblico non puo' ritenersi compreso nella delega quando per le leggi statali (che per i casi di scioglimento sono espressamente richiamate nel secondo comma dell'art. 43 dello Statuto della Valle) il provvedimento deve essere adottato con atto del Capo dello Stato, essendo ovvio che i provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 44 sono quelli che competono alle autorita' locali.
Massima n. 1287
Non rientra nei poteri della Corte costituzionale esaminare se - eventualmente - il provvedimento, impugnato per incompetenza dell'organo che l'ha emanato, possa restare ugualmente in piedi anche quando, venendo meno la sua base di legittimita' per una parte dei motivi su cui esso si basava, ne sia rimasta integra un'altra parte, sufficiente a giustificare il provvedimento stesso. Se questo, talvolta, puo' avvenire in sede di giudizio sulla legittimita' degli atti amministrativi, non puo' verificarsi in sede di conflitto di attribuzione dove, accertata che sia l'incompetenza di un'Autorita', il relativo atto deve essere annullato, salvo per l'Autorita' stessa la possibilita' di rinnovarlo nell'ambito della propria competenza, se legittimo.
Massima n. 1288
Secondo una esatta interpretazione degli artt. 43 e 44 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, tratta dal sistema dello Statuto stesso, e' da ritenere che lo scioglimento degli organi degli enti locali della Regione compete alla Regione quando causa del provvedimento sia la persistente violazione della legge ed allo Stato quando la causa risiede nella tutela dell'ordine pubblico. (Nella fattispecie sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta il 6 dicembre 1960, con quali vennero sciolti il Consiglio comunale di Champorcher e l'Amministrazione del Consorzio dei Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:
dichiara che lo scioglimento dei Consigli dei Comuni e degli altri enti locali della Valle d'Aosta, quando sia determinato da motivi di ordine pubblico, è di competenza diretta dello Stato;
annulla, in conseguenza, i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta del 6 dicembre 1960, con i quali vennero sciolti il Consiglio comunale di Champorcher e l'amministrazione del Consorzio dei Comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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