Corte costituzionale
Sentenza n. 35/1961
Corte cost., sent. 24 giugno 1961, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/1961
- Data di deposito
- 24 giugno 1961
- Data di decisione
- 9 giugno 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:35
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 490 del 7 luglio 1959
- legge n. 820 del 11 agosto 1960
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 1266
Quando le disposizioni di una legge hanno carattere unitario, sono fra loro interdipendenti e incidono su uno stesso rapporto regolato da norme costituzionali, la denuncia di incostituzionalita' s'intende proposta contro tutta la legge nel suo complesso, non contro i singoli articoli specificamente esaminati dal giudice a quo nella sua ordinanza. (Nella specie si discuteva se il tribunale di Modena con l'ordinanza 24 giugno 1960, avesse rimesso all'esame della Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 7 luglio 1959, n. 490, sulla coltivazione e cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera, o soltanto la questione di legittimita' degli artt. 2 e 3 della stessa legge. La Corte ha accolto la prima alternativa).
Massima n. 1267
Con la legge 7 luglio 1959, n. 490 ("Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera"), il legislatore ha inteso stabilire con carattere sistematico le condizioni in base alle quali gli operatori del settore bieticolo-saccarifero, pur perseguendo il loro interesse, si debbano tuttavia muovere in una direzione che tale interesse contemperi, con l'utilita' e il bene sociale. Attribuendo pero' genericamente e "in toto" ai Ministri dell'industria e dell'agricoltura, senza circoscrivere sufficientemente la discrezionalita', il potere di fissare programmi e controlli concernenti il settore della bieticoltura, tale legge viola la norma dell'art. 41, terzo comma, della Costituzione, che condiziona alla riserva di legge la prefissione dei programmi e dei controlli relativi all'attivita' economica privata. Con l'imposizione del prezzo fermo, delle condizioni e delle clausole contrattuali e della estensione degli effetti del programma anche a rapporti esauriti, l'indicata legge si pone anche in contrasto con un'esigenza imprescindibile degli attuali rapporti economici, che cioe' ogni programmazione dev'essere stabilita, con le relative norme legislative, prima della sua concreta attuazione. Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, deriva come conseguenza la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 11 agosto 1960, che ha identico contenuto normativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le due cause indicate in epigrafe;
dichiara la illegittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, in riferimento all'art. 41, ultimo comma, della Costituzione;
dichiara, in conseguenza, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale della legge il agosto 1960, n. 820, recante modifica dell'art. 2, primo comma, della predetta legge 7 luglio 1959, n. 490.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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